Pensioni, ecco quando non spetta la tredicesima mensilità

Dalla pensione anticipata tramite APE sociale all’assegno di cittadinanza, fino alle indennità di accompagnamento: i casi nei quali l’Inps non eroga la tredicesima mensilità.

Si avvicina il termine dell’anno e molti beneficiari di prestazioni da parte dell’Inps che hanno iniziato a percepire da poco tempo i benefici di legge si chiedono se con il mese di dicembre 2020 arriverà anche la tredicesima mensilità. L’erogazione di questa tipologia di assegno è strettamente legata alle pieghe della legge, pertanto è importante sottolineare che non tutte le prestazioni assegnate dall’ente pubblico di previdenza ne prevedono la maturazione.

Se infatti le pensioni ordinarie beneficiano della tredicesima, vi sono numerosi casi particolari (legati a prestazioni di tipo assistenziale) che non rientrano nell’ambito di questo beneficio. È il caso, ad esempio, delle indennità legate all’APE sociale, oppure della cosiddetta pensione di cittadinanza (che non si basa sui contributi effettivamente versati dal percettore durante la propria carriera lavorativa).

Pensioni anticipate tramite APE sociale: ecco perché la tredicesima non spetta

Partiamo da coloro che hanno scelto di chiedere su base volontaria l’uscita anticipata dal lavoro tramite l’APE sociale. Questa misura consente l’accesso anticipato alla pensione a partire dai 63 anni di età e con almeno 30-36 anni di versamenti, in base alla specifica situazione di disagio nella quale rientra il lavoratore.

In questo caso però, non si può parlare di una vera e propria pensione ma piuttosto di un’indennità di accompagnamento connessa alla maturazione dei criteri di legge per l’accesso all’assegno di vecchiaia. Attualmente il criterio anagrafico è fissato a 67 anni di età, pertanto il lavoratore beneficerà di un’indennità di accompagnamento (nella misura massima di 1500 euro al mese) fino alla maturazione della quiescenza ordinaria.

L’indennità annuale è basata sul pagamento di 12 rate mensili e in questo caso specifico non spetta la tredicesima mensilità, che però verrà erogata al termine del periodo legato all’assegno sostitutivo (cioè al raggiungimento della pensione vera e propria).

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Pensioni di cittadinanza: anche in questo caso non spetta la 13ma mensilità

Anche per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, il ragionamento è simile a quello appena fatto per l’APE sociale. Infatti, siamo in presenza di una prestazione di natura assistenziale e che non risulta vincolata ai contributi effettivamente versati dal lavoratore, ma solo a requisiti di natura anagrafica e reddituale. La pensione di cittadinanza viene infatti garantita a partire dai 67 anni di età indipendentemente dall’estratto conto contributivo.

Per richiederla è pero necessario rispettare gli stessi requisiti reddituali e patrimoniali previsti per il reddito di cittadinanza, sebbene non risultino presenti i medesimi obblighi riguardanti la formazione e la ricerca attiva di un nuovo lavoro. Oltre a ciò, per la pensione di cittadinanza non è prevista alcuna sospensione dopo i primi 18 mesi di pagamento, avendo quest’ultima un rinnovo automatico senza necessità di presentare una nuova domanda (stante la continuità di rispetto dei requisiti di accesso).

Infine, è opportuno considerare che rientrano nella stessa logica d’azione tutte le altre prestazioni di natura assistenziale che vengono erogate da parte dell’Inps. In tal senso, non spetta la tredicesima nemmeno per le indennità di disoccupazione (Naspi), le indennità di accompagnamento riconosciute a soggetti con invalidità o per il bonus bebè.

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