Nuovo Ccnl badanti e colf: orario di lavoro, festività, straordinario, riposi, ferie e sospensioni

Cosa prevede il nuovo Contratto collettivo per quanto riguarda i diritti del lavoratore.

Era atteso dal 31 dicembre 2016, cioè da quando è scaduto il precedente Ccnl di categoria e il giorno 8 settembre, le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati finalmente hanno trovato la sintesi per il rinnovo del contratto. Per quasi 4 anni il settore lavoro domestico è rimasto con un Ccnl scaduto in funzione, con i rappresentanti delle famiglie e i sindacati che ogni anno si incontravano solo per ratificare piccoli e irrisori ritocchi agli stipendi minimi tabellari in base all’andamento dell’aumento dei prezzi per i beni di consumo.

Adesso invece si è provveduti a ratificare un nuovo Ccnl che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2020 e sarà in funzione fino al 31 dicembre 2022. Oltre agli immancabili ritocchi dei minimi retributivi, il nuovo Ccnl prevede una serie di articoli relativi a molti aspetti del rapporto di lavoro domestico, molti dei quali sempre controversi che necessitano di normative ben precise. E in virtù di questo che il documento sottoscritto ieri dai sindacati e associazioni datoriali, ha numerosi articoli che riguardano orario di lavoro, festività, straordinario, riposi, ferie e sospensioni. Vediamo uno per uno cosa prevede il nuovo Ccnl di categoria.

Il riposo della badante, un diritto sacrosanto

Nel documento redatto di cui si può trovare facilmente copia sul Web, il riposo settimanale per la badante o per la colf (con il nuovo Ccnl tutte rientrano nella tipologia di lavoratore definita assistente familiare, anche le baby sitter) viene affrontato all’articolo n° 13. Questa parte del Ccnl recita testualmente che “ Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero”.

Il riposo del lavoratore quindi è un diritto imprescindibile e non revocabile da parte del datore di lavoro. “Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato”, questa invece la spiegazione di un caso molto comune che è quello del lavoratore che per esigenze imprescindibili da parte del datore di lavoro, viene costretto a saltare un turno o parte di un turno, di riposo.

In questo caso o si fa recuperare il riposo, oppure lo si liquida pagando lo stipendio maggiorato, come una specie di lavoro straordinario. Naturalmente il riposo domenicale non può mai essere depennato, anche se nei casi estremi, si può concedere il riposo il giorno successivo alla domenica o retribuire il lavoratore con paga maggiorata, stavolta del 60%.

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Orario di lavoro dell’assistente familiare

Di orario di lavoro si parla invece all’Articolo n° 14 del Ccnl appena sottoscritto. “La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54ore settimanali, per i lavoratori conviventi e di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi”, questo il testo dell’articolo. E poi nel testo dell’articolo, alcune deroghe ai precedenti orari di lavoro.

“I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e BS, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali, con orario interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, tra le ore 14.00 e le ore 22.00, o interamente collocato nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali”, queste le deroghe di cui accennavamo prima.

Lavoro straordinario della badante o della colf

Di lavoro straordinario si parla all’Articolo 15 del contratto. “Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00, maggiorata del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e maggiorata del 60% in una delle festività previste sempre dal Ccnl”, questo ciò che prevede il documento collettivo alla voce lavoro straordinario.

Le festività di cui si deve tenere in considerazione la regolamentazione prima descritta sono il 1° gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre,l’8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre e il giorno in cui si festeggia il Santo Patrono del luogo ove si effettua la prestazione lavorativa.

Ferie e sospensione del lavoro

L’Articolo 17 invece è dedicato alle ferie. “ Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione, mentre i lavoratori ad ore percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, fermo restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. Le ferie hanno di regola carattere continuativo, ma potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata aduna retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale”, questo ciò che recita l’articolo. Può capitare che per esigenze del datore di lavoro, l’attività lavorativa venga fermata con l’istituto della sospensione extra feriale.

In questo caso, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione globale di fatto, ivi compreso il vitto e alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempre che lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni. Anche il lavoratore può richiedere per gravi motivi la sospensione extra feriale del lavoro. In questo caso nessuna retribuzione spetta al lavoratore e tale sospensione non può eccedere i 12 mesi.