Quota 100 e modello AP 140: redditi cumulabili ed incumulabili con la pensione

Quali redditi si possono cumulare con la quota 100 e quali invece no e come vanno indicati sull’importante allegato alla domanda di pensione

La quota 100 è arrivata nel suo ultimo anno di funzionamento. Il 31 dicembre 2021 scadrà la misura che nel 2022 dovrà essere sostituita per evitare di ritornare in pieno al pesante regime Fornero con tanto di scalone di 5 anni.

La quota 100 è stata una misura per così dire, rivoluzionaria perché ha permesso e continuerà a permetterlo fino a fine anno, di anticipare l’età pensionabile senza particolari vincoli o limiti. Nessun paletto di platea dei beneficiari, nessuna penalizzazione in termini di assegno, nessun richiamo a calcolo completamente contributivo della pensione e nessun taglio in base agli anni di anticipo.

C’è però il vincolo della incumulabilità dell’assegno previdenziale con determinati altri redditi. Infatti in sede di presentazione della domanda di pensionamento, occorre compilare il Modello AP 140 che probabilmente per la quota 100 è uno degli allegati più importanti.

Modello AP 140, cos’è?

Il comma 3 dell’articolo 14 del decretone (decreto 4/2019 con reddito di cittadinanza e quota 100), ha previsto il divieto di cumulabilità della pensione ottenuta con quota 100 con i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, ad esclusione di quelli provenienti da attività di lavoro autonomo occasionale fino al limite massimo di 5.000 euro lordi all’anno.

Un divieto che scatta dal giorno di decorrenza della pensione con quota 100 e fino al compimento dei 67 anni di età che significa raggiungimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia. Il modello AP 140 è il modello utile a indicare all’’Inps proprio i redditi per così dire “extra” che il pensionato ha percepito.

I punti chiave del modello AP 140

L’Inps sul modello AP 140 con le relative istruzioni allegate, sottolinea che per quanto concerne i redditi da indicare sono quelli percepiti dalla data di decorrenza della prestazione pensionistica con la quota 100 e fino alla data di compimento del 67imo anno di età. La condizione fondamentale è che questi redditi siano riconducibili a periodi di produzione reddituale coincidenti con questo arco temporale.

Per il limite dei 5.000 euro del lavoro occasionale invece, l’Istituto sottolinea che la soglia si riferisce ad un anno di fruizione di quota 100, ovvero che i 5.000 euro devono essere riferiti e naturalmente non superati, nello stesso anno in cui si è beneficiari della pensione. Se tale soglia viene superata nel modello AP 140 vanno indicati nella stessa maniera con cui si indicano i redditi da lavoro autonomo, non occasionali.

Infine va detto che non sono incumulabili con quota 100 i redditi connessi ad attività collegate a cariche elettive, redditi di impresa non collegati ad attività lavorative, i redditi derivanti da funzioni sacerdotali, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e le indennità di preavviso.

Inoltre viene sottolineato che il personale in pensione che è stato richiamato, anche a carattere volontario a dare manforte al sistema sanitario vittima dell’emergenza Covid, non presenta problemi di incumulabilità con i redditi incassati da tali attività. Leggi anche: Pensioni, con il covid cancellati il 16% in più degli assegni per decesso