Pensioni 2021: quota 96 e esodati, chi sono i (pochi) salvaguardati

Come accedere alla pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero con l’ennesima salvaguardia introdotta per il 2021.

La riforma delle pensioni del governo Monti, meglio conosciuta come riforma Fornero è senza dubbio l’intervento previdenziale che più di ogni altro ha cambiato le modalità di accesso alle pensioni. Solo a titolo di esempio, ma non è l’unica misura cambiata dalla legge Fornero, possiamo citare la quota 96.

La quota 96 è una delle misure che consentiva il pensionamento prima di essere cancellata dalla Fornero e sostituita dalla pensione anticipata, nettamente meno favorevole come requisiti per lasciare il lavoro.

Il fatto che la riforma del governo Monti intervenne in maniera radicale e rapida nel cambiare, in peggio, i requisiti per lasciare il lavoro, ha prodotto numerosi interventi in salvaguardia di quei lavoratori maggiormente colpiti dai cambiamenti. Infatti tra gli effetti più drammatici della riforma prodotta dal decreto “Salva Italia” di quel governo tecnico, ci fu la questione degli esodati.

Una questione non ancora terminata, tanto è vero che anche con l’ultima legge di Bilancio, quella 2021, c’è un nuovo intervento in salvaguardia che può consentire a chi ne ha diritto e si trova in determinate condizioni, attuali e del passato, di accedere alla pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero.

Quota 96, cos’era?

La quota 96 era una delle modalità di uscita dal mondo del lavoro con le pensioni di anzianità. Con la Fornero questa tipologia di uscita fu sostituita per tutti dalle pensioni anticipate, quelle che oggi si centrano con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi se donne.

Se si fa il paragone tra queste pensioni anticipate e la quota 96, è evidente ciò che è successo in termini di peggioramento delle regole di uscita. Quota 96 come tutte le misure con le quote, prevedeva l’uscita quando la somma degli anni di età e degli anni di contribuzione accreditata dava 96. Servivano contestualmente almeno 60 anni di età ed almeno 35 anni di contributi, con la quota che si raggiungeva utilizzando anche le frazioni di anno.

Una misura utile per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, sia del settore privato che di quello pubblico ed utile per conseguire la pensione di anzianità. La quota 96 subito dopo la riforma Fornero ha iniziato ad inasprire i requisiti portandoli a quota 97 ed età minima 61 anni dal 1° gennaio 2013 e così via.

Dal momento che la quota 96 è stata depennata dal nostro ordinamento, oggi non è più possibile accedere alla pensione con questa misura come per tutte le altre pensioni di anzianità previste dalla legge ante-Fornero. Va detto però che, come anticipato in premessa, esistono delle deroghe che il legislatore ha deciso di introdurre in questi anni.

Deroghe che permettono di applicare a determinati soggetti le regole pensionistiche antecedenti la riforma Fornero. Si tratta di salvaguardie che consentono l’utilizzo delle vecchie regole anche se il diritto alla pensione è successivo al 31 dicembre 2011. Parliamo di quei provvedimenti di salvaguardia di cui l’ultimo, il nono, è stato introdotto con la nuova legge di Bilancio.

Naturalmente non si tratta della quota 96, dal momento che per chi ha completato la quota 96 al 31 dicembre 2012, avendo allora 60 anni, oggi ha una età tale da essere già in quiescenza da tempo. Restano però le tutele in salvaguardia per altri 2.400 lavoratori, perché dopo i 150,000 salvaguardati nei precedenti 8 provvedimenti, con la nona salvaguardia esodati dell’ultima legge di Bilancio, si apre la possibilità ad altri soggetti.

I salvaguardati 2021

Il nono dispositivo di salvaguardia pensionistica segue alla lettera i precedenti dal momento che consente di utilizzare le precedenti regole di pensionamento valide fino al 31 dicembre 2011 anche se il diritto al trattamento pensionistico matura dopo tale data.

Nello specifico l’ultimo provvedimento si applica a soggetti privi di occupazione al 2011 o che alla stessa data avevano siglato accordi per l’uscita dal mondo del lavoro. Per soggetti in queste condizioni, i beneficiari della misura continuano a godere delle vecchie disposizioni in materia di pensionamento, con le vecchie pensioni di anzianità.

Ne consegue che per questi 2.400 soggetti si può sfruttare la possibilità di accedere alla pensione raggiungendo la quota precedentemente prevista (somma di età e contributi) o raggiungendo i 40 anni di contribuzione versata a prescindere dall’età o con le vecchie regole sul pensionamento di vecchiaia. Sono 4 i profili salvaguardati.

Ci sono gli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, i cessati dal servizio con accordo individuale prima del 31 dicembre 2012 o con risoluzione unilaterale sopraggiunta tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, chi era in congedo per assistere figli disabili nel 2011 e chi ha perso il lavoro per scadenza contratto di somministrazione o contratto di lavoro a tempo determinato tra il 2007 ed il 2011 (ad esclusione di stagionali ed agricoli).

Per chi ha presentato domanda di certificazione del diritto entro il 2 marzo scorso, senza aver presentato contestualmente domanda di pensione, nel caso ci si riconosca nei profili di tutela, è possibile presentare domanda di pensionamento con i canonici canali.

Va ricordato che possono rientrare nella salvaguardia i soggetti che al lordo della finestra mobile di 12 mesi, hanno decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022. Va ricordato che chi non ha presentato domanda di certificazione ha perso il diritto per decadenza.