Dimissioni per giusta causa: quando darle, come fare e vantaggi

Le dimissioni per giusta causa sono un istituto che permette al lavoratore di giustificare il fatto che per sua volontà lascia il lavoro

Capita spesso che il lavoratore decida di lasciare spontaneamente il suo posto di lavoro per qualsiasi tipologia di motivazione. Magari perché ha trovato nuova occupazione, per motivi familiari o anche perché qualcosa non va nel rapporto di lavoro con la propria azienda. Lasciare il lavoro per propria iniziativa però ha delle controindicazioni dal punto di vista dell’indennità di disoccupazione. Infatti per le dimissioni volontarie, la Naspi non è prevista.

Ma questo problema che non è di poco conto per un lavoratore che lascia il posto di lavoro senza avere la certezza di essere assunto da un’altra parte, può essere aggirato se le dimissioni, pur se volontarie, sono prodotte perché la situazione lavorativa con il proprio datore di lavoro è diventata insostenibile. Il lavoratore può lasciare il posto di lavoro senza preavviso in caso di gravi comportamenti del datore di lavoro. SI parla in questo caso di dimissioni volontarie. Vediamo nello specifico come funzionano e come si fa a produrle.

Il contratto di lavoro nell’ordinamento

Quando si instaura un nuovo rapporto di lavoro si sottoscrive un contratto che è vincolante come diritti e doveri sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Nel sistema “lavoro Italia”, entrambe le parti che sottoscrivono il contratto di lavoro, sono libere di recedere dal contratto. L’ordinamento prevede che sia necessario rispettare il periodo di preavviso di recesso, sia che il datore di lavoro decida di licenziare il lavoratore o che il lavoratore decida di dare le dimissioni volontarie.

Dimissioni volontarie, niente preavviso

Per quanto concerne le dimissioni, in linea di massima deve essere il lavoratore, in base a quello che prevede il CCNL, a dare i giorni di preavviso al datore di lavoro in modo tale che questi possa essere in grado di sostituire se necessario, il dimissionario con un nuovo lavoratore. In pratica, occorre dare il preavviso di dimissioni per non intaccare l’organizzazione aziendale del datore di lavoro, la sua produttività e così via.

I giorni di preavviso, che a volte sono mesi, non possono essere quantificati con una regola precisa, perché variano in base al CCNL di categoria che prevede regole differenti anche in base all’anzianità di servizio del lavoratore ed in alcuni casi anche al livello di inquadramento.

Non dare il preavviso espone il lavoratore a penalità che possono andare a intaccare gli emolumenti a lui spettanti alla chiusura del rapporto di lavoro. In pratica, il mancato preavviso può cagionare per il lavoratore un danno economico con il datore di lavoro che trattiene fino al soddisfacimento dell’indennità di mancato preavviso, i soldi dalle spettanze conclusive del lavoratore. Per le dimissioni per giusta causa però il preavviso non va dato.

In buona sostanza, quando la scelta del lavoratore di dare le dimissioni è determinata da un grave comportamento o da gravi inadempienze del datore di lavoro, la legge offre al dipendente delle particolari tutele, tra cui l’assenza del preavviso.

Dimissioni per giusta causa, quando si possono dare?

Il lavoratore è sempre libero di presentare le sue dimissioni dal posto di lavoro. E la legge prevede che il lavoratore non sia obbligato a giustificare il motivo della sua manifesta volontà di lasciare un posto di lavoro.

In alcuni casi, la scelta del lavoratore di dimettersi dal posto di lavoro non è determinata dalla sua reale volontà ma dal fatto che non si trova più bene presso l’azienda per cui lavora e perché il datore di lavoro abbia posto in essere dei comportamenti gravemente lesivi che rendono la prestazione di lavoro non più proseguibile e non più sostenibile.

Spesso il nodo della questione riguarda proprio la motivazione addotta alle dimissioni che vengono date per giusta causa. Infatti se nelle dimissioni generiche, la motivazione non è necessaria, come dicevamo prima, per le dimissioni per giusta causa la motivazione è necessaria proprio per qualificare come giuste le dimissioni.

Su questo anche la definizione di dimissioni per giusta causa che da il nostro ordinamento non è chiarissima, tanto è vero che sono i Tribunali spesso a dover intervenire per certificare la reale giusta causa di dimissioni. In virtù di tutto questo, in linea generale i giudici sembrano orientati da anni a ratificare la giusta causa quando si manifestano i seguenti eventi:

  • Non si riceve regolarmente lo stipendio mensile;
  • Si subiscono molestie sessuali sul posto di lavoro;
  • Si subisce un demansionamento;
  • Si è vittima di mobbing;
  • Le condizioni di lavoro sono cambiate a seguito di cessione di azienda o cambiamento di produzione;
  • Si subisce in maniera apicale, un ordine di trasferimento in altra sede dell’azienda senza motivazioni valide;
  • Quando si subiscono ingiurie e vessazioni evidenti da parte del superiore gerarchico o dal datore di lavoro.

Dimissioni per giusta causa: come funziona?

Prima abbiamo detto che il lavoratore che da le dimissioni per giusta causa non è tenuto a dare il preavviso. Ma questo non è l’unico vantaggio di questo particolare istituto che è quello delle dimissioni per giusta causa.

Il dipendente infatti avrà diritto a ricevere dal datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso, proprio come se fosse stata l’azienda a licenziarlo. Questo perché anche se date volontariamente, le dimissioni per giusta causa scaturiscono da un comportamento che la legge sottolinea come inopportuno da parte del datore di lavoro. In pratica, il lavoratore si è visto costretto a rassegnare le dimissioni.

Il lavoratore che si dimette per giusta causa inoltre, può anche chiedere l’indennità di disoccupazione Naspi all’Inps se ricorrono i requisiti previsti per l’accesso a questo ammortizzatore sociale.

In capo al lavoratore resta comunque l’obbligo di seguire la procedura telematica di dimissioni online introdotta dalla legge per evitare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Deve essere il lavoratore a dare le dimissioni, recandosi da un Patronato che la legge ha designato come ente adatto a espletare la procedura per nome e per conto, dietro delega, del lavoratore.

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa devono essere confermate davanti alla sede territoriale competente dell’Ufficio Territoriale del Lavoro, quello che una volta si chiamava “Ispettorato del Lavoro”.

Infatti non è automatico che le dimissioni del lavoratore, date naturalmente per giusta causa, siano concesse come tali. Esiste un rischio quando si presentano le dimissioni per giusta causa. Il datore di lavoro infatti può arrivare a contestare le dimissioni recate per giusta causa.

La contestazione del datore di lavoro infatti può riguardare proprio una delle motivazioni addotte dal lavoratore, contestandone quindi la sussistenza.
In questo caso, il datore di lavoro prima di tutto non andrà a pagare al suo lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso. E poi potrebbe arrivare a trattenere dalla busta paga finale del lavoratore l’indennità per mancato preavviso.

Toccherà poi al lavoratore controbattere questa presa di posizione del datore di lavoro, ricorrendo al Tribunale del lavoro producendo al giudice tutte le prove che ha a disposizione per avvalorare la sua tesi, che resta quella delle dimissioni date perché il datore di lavoro in pratica lo ha costretto.