Chi rifiuta il rinnovo di un contratto a termine ha diritto alla Naspi?

Chi rifiuta il rinnovo di un contratto a termine ha diritto alla Naspi?

Sono molte le persone che si domandano se rifiutando il rinnovo di un contratto a termine potranno richiedere la Naspi. Vediamo come stanno le cose.

La Naspi è l’indennità mensile di disoccupazione dedicata ai lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente dal 1° maggio 2015 in avanti. Si comprende quindi che i beneficiari della Naspi sono non solo tutte le persone che sono state licenziate, ma anche i lavoratori il cui contratto a termine è scaduto e non è stato rinnovato.

L’indennità di disoccupazione è un diritto anche dei lavoratori che si dimettono per giusta causa. Sono però davvero numerose le persone che si domandano se esiste la possibilità di beneficiare della Naspi anche nel caso di rifiuto di rinnovo del contratto a termine. Questa specifica situazione è infatti ben diversa rispetto a quando è il datore di lavoro a decidere di non procedere con il rinnovo di un contratto a termine in scadenza.

Quando si ha diritto alla Naspi in caso di mancato rinnovo del contratto a termine?

Il mancato rinnovo di un contratto a termine è un problema che riguarda un gran numero di lavoratori. I contratti a tempo determinato infatti al giorno d’oggi vanno per la maggiore rispetto ai ben più auspicabili contratti a tempo indeterminato. Il problema sussiste quando si arriva vicino alla data di scadenza di tale contratto, infatti non sempre questo viene rinnovato oppure viene trasformato in un contratto indeterminato.

Nell’eventualità in cui sia il datore di lavoro a decidere di non rinnovare il contratto di lavoro, il lavoratore che diventerà disoccupato ha diritto alla Naspi. L’indennità di disoccupazione è infatti fruibile da tutti coloro che perdono il lavoro non per propria volontà. Il paletto imprescindibile per avere accesso alla Naspi sta nel fatto che la perdita dell’occupazione deve essere involontaria.

A stabilirlo è in maniera molto chiara il comma 1 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo numero 22 del 4 marzo 2015. Tale articolo infatti specifica che «La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione».

Questa indennità spetta quindi in tutti i casi in cui un rapporto di lavoro cessi non per volontà del lavoratore stesso. Questo succede quindi in caso di licenziamento, in caso di dimissioni per giusta causa e, chiaramente, anche nel caso di mancanza di rinnovo del contratto a termine in scadenza.

I contratti di lavoro a termine infatti non sempre vengono rinnovati, ma la volontà di non proseguire con il rapporto lavorativo non sempre dipende dal datore di lavoro. In alcuni casi è il lavoratore stesso a decidere di non rinnovare il contratto a termine per sua stessa volontà quando invece il capo avrebbe volentieri fatto proseguire il rapporto lavorativo.

Nel caso in cui sia il lavoratore a non voler rinnovare il contratto, è chiaro che venga a mancare il fattore imprescindibile per avere accesso alla Naspi dal momento che la perdita dell’occupazione è volontaria. Proprio per questo motivo l’indennità di disoccupazione non potrà essere richiesta.