Polizia di Stato: il congedo ordinario e come funziona

Congedo ordinario Polizia di Stato, le regole per capire come sfruttare i giorni di ferie previsti.

Si chiama congedo ordinario ed è un istituto molto importante per il personale della Polizia di Stato. Si tratta di un autentico diritto per questi lavoratori che annualmente possono sfruttarlo. Il personale della Polizia di Stato ha diritto al congedo ordinario ed è un diritto imprescindibile che nessuno può loro negare. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Congedo ordinario Polizia di Stato, cos’è?

Per congedo ordinario, quando si parla di Polizia di Stato, si intende il diritto ad un periodo di riposo annuale che ha la funzione di garantire il recupero delle energie e psichiche che questi lavoratori dello Stato spendono comunemente durante la loro attività lavorativa.

In altri termini sono le ferie spettanti ai lavoratori della Polizia di Stato. Come si sa, le ferie sono un diritto sancito dalla Costituzione che riguarda tutti i lavoratori. E le ferie sono da retribuire, perché anche questo è previsto dalla nostra Carta Costituzionale.

Per i lavoratori in servizio presso la Polizia di Stato, queste ferie vengono chiamate congedo ordinario. In linea generale questo è un diritto che non può essere negato e nemmeno sostituito da un pagamento o una monetizzazione. In pratica, il poliziotto non potrà in nessun caso rinunciare al periodo di ferie e non potrà ottenere al posto del periodo da dedicare alla ripresa delle energie, soldi.

Questo in linea di massima, perché sono previste delle deroghe. Infatti nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, di morte del lavoratore e di dispensa dal servizio, le ferie, o meglio, il congedo ordinario maturato e non sfruttato, va erogato sotto forma di danaro.

Congedo ordinario, la retribuzione

Durante le giornate in cui il lavoratore recupera le sue energie fisiche e psichiche e quindi sfrutta il congedo ordinario, lo stesso lavoratore ha diritto alla normale retribuzione. Si parla della retribuzione normale, perché durante la fruizione del congedo ordinario no spettano, come è naturale che sia le voci accessorie dello stipendio, come possono essere le ore di lavoro straordinario.

Nella Polizia di Stato il lavoratore matura il congedo in base al servizio prestato. I giorni spettanti come congedo ordinario dipendono dal numero di giorni di lavoro settimanali del lavoratore e si accumulano nell’anno di lavoro.

La maturazione del periodo di congedo aumenta con l’aumentare degli anni di servizio. Pertanto, al lavoratore della Polizia di Stato spettano 30 giorni di congedo all’anno, per chi ha fino a 3 anni di anzianità di servizio.

Salgono a 32 giorni per carriere sopra i 3 anni e fino a 15 anni di servizio, a 37 giorni di congedo per carriere tra i 15 ed i 25 anni e a 45 giorni dopo i 25 anni di servizio. Questo per lavoratori che vengono impiegati in 6 giorni alla settimana.

Per chi invece adotta la settimana corta, quella su 5 giorni a settimana, il congedo è di durata inferiore. Sempre in base alle fasce di anzianità di servizio prima citate, spettano rispettivamente 26 , 28, 32 e39 giorni di congedo ordinario.

Tutti i giorni di congedo vanno sfruttati entro l’anno di maturazione, ma se per esigenze di lavoro, non sono stati completati, vanno smaltiti entro l’anno successivo. Una volta in congedo il lavoratore può interromperne la fruizione per malattia, a condizione che questa venga regolarmente certificata dal medico e comunicata alla Polizia di Stato.

Anche per esigenze di servizio la Polizia di Stato può richiamare in servizio un lavoratore già collocato in congedo. In questo caso il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per tornare al lavoro, o del rimborso per le spese sostenute e non sfruttate come prenotazioni di viaggi, hotel e così via.