NASPI e dimissioni volontarie: prevista solo in un caso

Solo una categoria di lavoratori ha diritto all’indennità NASpI, anche in caso di dimissioni. Qual è, e come procedere per richiederla.

La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che ha come target i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato involontariamente dal primo maggio 2015, e comprende apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti solo a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Naspi per neomamme

Sono esclusi dalla NASpI gli operai agricoli, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità che non hanno optato per la NASpI.

L’indennità NASpI non è prevista in caso di risoluzione consensuale del contratto di lavoro o per dimissioni. Eppure, esiste una categoria che può usufruire dell’indennità mensile di disoccupazione, anche in caso di dimissioni volontarie. Si tratta delle lavoratrici madri, più precisamente neo mamme, in quanto il periodo concesso parte dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.

E’ bene precisare che anche le dimissioni per giusta causa, dovute a gravi inadempienze contrattuali da parte del datore di lavoro se non addirittura a minacce, percosse o molestie sessuali, danno diritto a ottenere la NASpI.

Le neo mamme dimissionarie hanno diritto alla NASpI nel caso in cui sono in possesso di almeno 13 settimane di contributi versati in quattro anni, con almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente, ma deve impegnarsi per la ricerca di una nuova occupazione. Infatti, devono rendere la dichiarazione di immeditata disponibilità ad un nuovo lavoro, presentarsi ai servizi per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio e rispettare tutti gli obblighi che da esso discendono.

La durata dell’indennità NASpI dipende dal periodo lavorato negli ultimi quattro anni, se quest’ultimo è stato continuativo, si ha diritto a due anni. In ogni caso, la durata è sempre pari alla metà delle settimane lavorate.

Le lavoratrici madri che si dimettono entro il primo anno di vita del bambino, non devono usare la procedura telematica per rassegnare le dimissioni. Al fine di escludere la possibilità che l’atto dimissionario possa essere stato estorto o poco ragionato, esso deve avvenire negli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le neo mamme non sono tenute a fornire un preavviso per dimettersi, ma non possono rifiutare, senza un motivo ritenuto valido, un’offerta di lavoro, pena la perdita della NASpI.