E’ reato creare profili falsi sui social?

L’illecito corre sul web: fingersi sui social per chi non si è, può considerarsi reato?

Nel corso dei primi tre mesi del 2019, Facebook ha compiuto la più grande campagna di pulizia mai effettuata in un trimestre, arrivando a rimuovere dalla sua piattaforma social ben 2,19 miliardi di account falsi, registrando così il numero più alto di utenti falsi mai eliminati in un singolo trimestre.

  • Fingersi per qualcuno che non si è, magari per flirtare in tranquillità nonostante si sia fidanzati/sposati;
  • controllare compulsivamente il profilo dell’ex ragazza con un account diverso, al fine di non destare sospetti in lei;
  • alterare il proprio status economico-sociale, in modo tale da dare una percezione diversa di ciò che in realtà si è veramente.

Tutto ciò, si può o non si può considerare illecito? In altre e più semplici parole: è reato creare profili falsi sui social?

Cosa dice la Legge

Il Dispositivo dell’art. 494 del Codice penale recita che: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.”

Leggendo la lettera della legge deduciamo che lo sfruttamento dell’immagine di un terzo per creare un falso account, da utilizzare nelle reti sociali, integra il reato di sostituzione di persona, ed è come tale sanzionabile penalmente ex art. 494 c.p.

Con una sentenza del 2016 la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 34800/16), ha condannato un uomo che, nonostante fosse sposato, si era finto single per conquistare un’altra donna.

Alla base del reato ci deve essere un’attività rivolta a ingannare, ovvero un comportamento rivolto a indurre in errore una persona, indipendentemente dal fatto che l’intento perseguito, ad esempio nel caso di specie la relazione sessuale, sia lecito o non lo sia, oppure non venga realizzato.

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Colui che crea un account falso su un Social Network agisce con dolo specifico, ossia con il preciso scopo di porre in essere la condotta illecita, anche se questa non dovesse portare vantaggio a chi commette il reato in oggetto.

L’attribuzione di un nome immaginario o di quello di una persona famosa; il far credere di avere un’età piuttosto che un’altra; l’utilizzare come immagine del profilo personale la foto rubata da un profilo altrui; la falsa attribuzione di una qualifica professionale; l’attribuzione di un rapporto di parentela con qualcuno che in realtà non esiste.

Gli esempi potrebbero continuare all’infinito, il risultato però sarebbe sempre lo stesso: chi dichiara il falso commette un illecito. Tutte le fattispecie sopra elencate, infatti, integrano allo stesso modo il reato di sostituzione di persona.