E’ legale registrare una telefonata senza il consenso dell’altra persona?

Può essere considerato lecito registrare con il cellulare o altro dispositivo una conversazione telefonica? Oppure si sta commettendo un reato? Ecco cosa dice la Cassazione in merito.

Può capitare per i motivi più disparati, di trovarsi nella condizione in cui possa tornare utile avere “prova” di ciò che una persona ci dice durante una conversazione telefonica. In un mondo sempre più social e smartphone-dipendente, esistono decine di applicazioni che consentono senza sforzi di poter registrare le telefonate in entrata ed in uscita dal nostro smartphone. Comprensibilmente, chi decide di registrare una telefonata non lo comunica solitamente all’altro interlocutore, di modo che quest’ultimo rimanga all’oscuro del fatto di essere stato registrato senza il suo consenso.

Nell’immaginario collettivo, probabilmente il fatto di poter “intercettare” la conversazione telefonica rievoca alla mente qualcosa di torbido, di amorale e di illegale, e la domanda che conseguenzialmente ci si pone è se sia legale registrare una telefonata senza il consenso dell’altra persona.

Cosa dice la Legge

Sul tema si è espressa la Cassazione fugando ogni dubbio. Secondo la Corte Suprema, la registrazione non farebbe altro che fissare su una memoria elettronica ciò che è già “nostro”, perché udito e fissato nella memoria cerebrale. Dal momento che la conversazione ci appartiene come bagaglio di conoscenze, la registrazione su supporto materiale non sarebbe altro che una ripetizione di ciò che è già impresso su “supporto biologico”, ovvero nel nostro cervello. Vietare la registrazione, del resto, equivarrebbe più o meno ad intimare ad un soggetto di “dimenticarsi di una conversazione”, il che è ovviamente impossibile.

Ciò detto, ci sono tuttavia alcune limitazioni che vanno tassativamente rispettate al fine di non commettere un illecito:

  • la registrazione non può avvenire nella dimora privata di un altro soggetto;
  • alla conversazione deve partecipare anche il soggetto che la sta registrando.

Sarà dunque lecito registrare una telefonata nella misura in cui si tratti di una conversazione virtuale, che non si svolga nella dimora di qualcun altro ed alla quale vi partecipi anche la persona che sta effettuando la registrazione. Non sarebbe di converso legittimo, lasciare ad esempio una microspia nascosta in una stanza ed allontanarsi da un’altra parte, al fine di far credere agli altri soggetti di non essere in grado di ascoltare le loro dichiarazioni.

Rispettate dunque le condizioni sopra elencate, la registrazione di una conversazione telefonica può essere adoperata come prova in un processo, anche nel caso in cui non si abbia il consenso da parte dell’altra persona.

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Vietata la divulgazione

Diversa è invece la circostanza in cui si voglia divulgare la registrazione telefonica. In questo caso si commetterebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui, disciplinato dall’articolo 615 bis del Codice Penale, nel quale si legge che: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.