Contratto di lavoro domestico: assunzione, orario massimo di lavoro e riposi

Come deve essere l’assunzione, orario di lavoro e riposi.

Il rapporto di lavoro dipendente del settore domestico, quello che riguarda badanti, colf e baby sitter per esempio, non è regolato solo da un accordo tra lavoratore e datore di lavoro. C’è il contratto collettivo nazionale di lavoro, che tra l’altro è stato appena rinnovato.

E nel documento collettivo vengono delineate tutte le linee guida che il contratto di lavoro deve seguire, dalla sua sottoscrizione alla sua operatività. Vediamo tutto quello che occorre sapere dal punto di vista del lavoratore con questa nostra guida.

L’assunzione di una colf o di una badante, come deve essere?

Il contratto di lavoro domestico prevede la sottoscrizione di un contratto o di una lettera di assunzione da entrambe le parti in causa. Nel documento vanno inseriti tutti i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di lavoro in capo al lavoratore e al datore di lavoro. Inoltre vanno inserite le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Nel documento è necessario inserire:

  • Data di inizio del rapporto di lavoro;
  • Stipendio;
  • Mansioni;
  • Livello di inquadramento;
  • Se c’è, regime di convivenza;
  • Orario di lavoro;
  • Giorno di riposo settimanale;
  • La sede del lavoro;
  • Le ferie annuali spettanti.

Alla fase di sottoscrizione del contratto, occorre presentarsi (sempre entrambe le parti), con documento d’identità, codice fiscale e se extracomunitari, con il permesso di soggiorno di lungo periodo.

L’assunzione va comunicata all’Inps, entro le ore 24 del giorno precedente (festivi compresi) a quello di inizio del rapporto di lavoro.

Orario di lavoro

Il collaboratore domestico può essere assunto a tempo indeterminato o a termine, per tutta la giornata o part time.

L’orario di lavoro per settima degli assistenti familiari non può superare:

  • 54 ore se assunti come conviventi a servizio intero;
  • 30 ore se assunti come conviventi a servizio ridotto;
  • 40 ore se assunti come non conviventi.

Nello specifico per i lavoratori in regime di convivenza e a tempo pieno, l’orario massimo per settimana di lavoro è pari a 54 ore, l’orario massimo per giornata invece è pari a 10 ore non consecutive.

Per i conviventi a servizio ridotto, l’orario massimo settimanale è pari a 30 ore, mentre l’orario massimo giornaliero è pari a 10 ore non consecutive. Orario che può essere spalmato su 3 giorni settimanali, oppure può essere collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22.

Per i non conviventi, l’orario massimo settimanale è pari a 40 ore, mentre l’orario massimo giornaliero è pari a 8 ore non consecutive, distribuite su 5 o 6 giorni settimanali. Anche per questi le ore di riposo giornaliero minimo sono pari a 11 ore consecutive.

Riposo giornaliero e settimanale

Le ore di riposo giornaliere sono le famose 11 consecutive. Se l’orario di lavoro non è interamente collocato nella fascia oraria 6-14 o in quella 14-22 , spettano due ore quotidiane di riposo in più, ma non retribuite. Questo però solo per i lavoratori conviventi.

Per i lavoratori domestici a tempo pieno e in regime di convivenza, il riposo settimanale deve essere almeno pari a 36 ore. Nel dettaglio, 24 ore devono coincidere con la domenica e 12 ore vanno prese consecutive in un’altra giornata della settimana, trovando accordo tra le parti.

Va sottolineato che per la giornata in cui ci si accorda per sfruttare le 12 ore di riposo, al lavoratore non può essere richiesta una prestazione lavorativa superiore alla metà delle ore di lavoro previste nella giornata lavorativa. Per i non conviventi invece, il risposo settimanale è fissato nel limite delle 24 ore.

Per approfondire leggi: Stipendio badanti: cosa sono e come funzionano gli scatti di anzianità del lavoratore