Badante, malattia e infortuni: come fare, denuncia, medico e stipendio, la guida

Quando si ammala o quando ha un infortunio cosa può fare il lavoratore domestico? Ecco la guida

Tutti i lavoratori a prescindere dal ruolo o dalla mansione svolta, ed a prescindere dal settore dove si lavora, hanno diritto alla malattia e all’infortunio. Tutti i lavoratori, quindi anche i lavoratori domestici, quelli che con il nuovo Ccnl di categoria appena rinnovato, vengono ribattezzati “assistenti familiari”. Ma che bisogna sapere se ci si ammala o se si subisce un infortunio sul posto del lavoro? Ecco come comportarsi, quali sono i diritti del lavoratore e quali gli adempimenti.

La malattia nel nuovo Ccnl lavoro domestico

La malattia è un istituto contemplato dal Contratto Collettivo di qualunque categoria di lavoratori. Come dicevamo, nel settore domestico il Ccnl è stato appena rinnovato da associazioni datoriali e sindacati. E come nel precedente documento collettivo, anche in questo ci sono articoli dedicati agli istituti della malattia e dell’infortunio. Per quanto concerne la malattia del lavoratore, il nuovo Ccnl ne tratta all’articolo n° 27.

Testualmente si legge che: “In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa”. In altri termini, il datore di lavoro va avvisato prima che scatti l’orario in cui la badante piuttosto che la colf devono prendere servizio.

“Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio”, queste sono invece le modalità di invio dei certificati che attestino la malattia del lavoratore.

Invii e consegne che non sono previste nel caso di lavoratori conviventi. Per i lavoratori conviventi rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico qualora la malattia sopraggiunga durante le ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto di lavoro, ma per periodi differenti a seconda dell’anzianità di servizio dello stesso lavoratore. Nel Ccnl si legge che la conservazione del posto di lavoro per il lavoratore in malattia è la seguente:

  • per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  • per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
  • per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Tali periodi che si calcolano per anno solare, sono aumentati del 50% in caso di malattia oncologica certificata. Per quanto riguarda la retribuzione, al lavoratore spetta fino al 3° giorno consecutivo di malattia, il 50% della retribuzione globale di fatto. Dal 4° giorno di malattia invece, al lavoratore spetta il 100% della retribuzione globale di fatto. Se il decorso della malattia non è fatto in ospedale o a casa della famiglia per cui si lavoro, al lavoratore spetta anche la corresponsione convenzionale sostitutiva del vitto e alloggio.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

È l’articolo n° 29 del Contratto Collettivo a trattare di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. In questi casi, si legge che spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto di lavoro in base alla sua anzianità di servizio, nei termini esattamente uguali ai casi di malattia.

Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste ed erogate dall’INAIL. È il datore di lavoro che ha l’obbligo di denunciare ogni infortunio o malattia professionale che riguarda il proprio dipendente. La denuncia di infortunio o malattia professionale deve essere espletata:

  • entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
  • entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi con prognosi entro i 3 giorni;
  • entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.

La denuncia deve essere redatta su apposito modello predisposto dall’INAIL, e allegata alla denuncia ci vuole pure il certificato medico. La denuncia va inviata anche alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Il datore di lavoro al suo dipendente in infortunio, deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza, mentre per i giorni successivi il lavoratore è pagato dall’INAIL.