Scuola: la maestra a mensa con gli alunni ha diritto solo al primo o al secondo, il Comune non paga pasto completo

Una sentenza del Tribunale sancisce che il pasto completo non può gravare sul Comune ma deve essere riportato alla Contrattazione collettiva in sede sindacale

Da sempre c’è una questione particolarmente curiosa nel comparto scuola che riguarda la mensa scolastica e il diritto alla fruizione gratuita da parte del personale scolastico che si trova a lavorare durante le ore del servizio mensa.

Ci sono differenti interpretazioni in questo senso tra cioè che prevede il CCNL di categoria, quello che sottolinea il Miur e ciò che fanno i Comuni che sono gli Enti che di fatto garantiscono la mensa per le scuole.

Adesso è sopraggiunta addirittura una sentenza di un Tribunale che ha decretato come la gratuità del pasto non è totale, perché per esempio gli insegnanti avrebbero diritto solo alò primo o solo al secondo e mai ad entrambe le portate che rappresentano il pasto completo.

Cosa dice il Miur

La materia è stata contemplata da un articolo del Contratto Collettivo della scuola valevole per il triennio 2006-2009. È l’articolo n° 21 di quel CCNL a stabilire quale personale ha diritto alla mensa gratuita perché in servizio negli orari prestabiliti. In base a quell’articolo, rimasto invariato e quindi confermato anche negli aggiornamenti del CCNL degli anni successivi.

La mensa gratuita spetta agli insegnanti che accompagnano a mensa gli alunni sia nelle scuole elementari che medie ed anche nel caso in cui sia prevista la presenza di due insegnanti per classe. Anche il personale Ata ha diritto alla mesa alla stregua degli insegnanti e a condizione che siano in servizio per i rientri pomeridiani in classe.

In materia va registrata una vecchia ma ancora attuale nota del Miur che sottolinea come ha diritto al pasto gratuito “tutto il personale docente e non docente in servizio al momento della somministrazione del pasto, con funzioni di vigilanza e assistenza al fine di procedere al regolare svolgimento del progetto degli Enti locali”.

Una presa di posizione del Miur che ha trovato però sempre l’interpretazione piuttosto restrittiva dei Comuni soprattutto per quanto concerne il personale Ata e gli insegnanti di sostegno.

La nuova pronuncia dei giudici

La novità adesso arriva dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha dato ragione all’amministrazione comunale del Comune di Quarto d’Altino. Il sindaco del comune Veneto infatti ha presentato ricorso circa il fatto che non toccherebbe al Comune pagare il pasto completo alle maestre nella mensa scolastica alle quali garantirebbe solo il primo o alternativamente il secondo come portate.

Il giudice ha dato ragione a quel primo cittadino andando a sancire pure che per quel personale scolastico che ha sfruttato tutto il pranzo, deve risarcire il Comune della differenza.

Le motivazioni che hanno spinto il Sindaco a ricorrere è che secondo lui, non devono essere i cittadini a pagare il pranzo alle maestre, ma deve essere il datore di lavoro. Il Ministero e quindi il governo centrale fornisce contributo ai comuni per i pasti del personale scolastico, ma secondo il Primo cittadino di Quarto d’Altino, il contributo non basta per tutto il pasto.

Per il giudice, non essendoci nessun appiglio normativo che quantifichi in termine di esatta spesa, a quanto ammonterebbe il costo dell’intero pranzo per maestre e lavoratori della scuola, “la destinazione al servizio mensa dei docenti di un importo tale da consentire l’erogazione anche della seconda portata sia una questione demandata al piano del riparto dei fondi destinati alla contrattazione collettiva, il merito del quale non è sindacabile in questa sede”.