Salgono le rendite Inail in caso di infortunio. Ecco le cifre

Il Ministero del lavoro pubblica i decreti sulla rivalutazione dei trattamenti a seguito di infortunio sul lavoro.

Rendite Inail, quelle derivanti da un infortunio sul lavoro, rivalutate dallo scorso mese di luglio, questo ciò che viene confermato da due decreti del Ministero del Lavoro che di fatto da il via libera alla delibera n° 32 del 2020. Una rivalutazione che prevede aumenti per le rendite, anche se si tratta di pochi euro.

Una rivalutazione che è una costante annuale, dal momento che ogni 1° luglio queste rendite vengono adeguate al tasso di inflazione, cioè all’aumento del costo dei beni di consumo. Vediamo nello specifico le cose da sapere e fino a quando saranno attive le nuove cifre relative alle rendite dell’Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro.

Rivalutazione delle rendite Inali, si sale dello 0,5% per via dell’adeguamento al tasso di inflazione

Le rendite Inail, vengono rivalutate dello 0,5%. Questo ciò che produce la delibera n° 32 resa effettiva da due decreti del Ministero del lavoro e di quello delle Politiche Sociali. Aumentano quindi le prestazioni derivanti da infortuni sul lavoro.

La novità riguarda i settori lavorativi dell’industria, quello marittimo e quello dell’agricoltura.La rivalutazione prevista in misura pari allo 0,5% scatta dal 1° luglio scorso. I due decreti di cui parliamo sono stati resi pubblici sui portali dei due Ministeri interessati.

Rivalutazione rendite Inail, quale periodo coperto?

La rivalutazione di queste rendite Inail da infortunio sul lavoro saranno in vigore come detto, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021.

La retribuzione media giornaliera è pari a 79,22 euro e quindi il minimale stabilito è pari a 16.636,20 mentre il massimale previsto è pari a 30.895,80 euro. Gli effetti di questi ritocchi portano anche l’assegno per l’assistenza personale continuativa ad arrivare a 547,75 euro e sempre dal primo luglio scorso. L’assegno una tantum invece è pari a 10.050 euro.

L’assegno una tantum passa, invece, a 10.050 euro. La retribuzione annua convenzionale, che è quella a cui si fa riferimento per permettere all’Istituto di liquidare le rendite per inabilità permanente e per morte è pari a 25.106,52 euro.

La retribuzione annua convenzionale di riferimento per le rendite che vanno ai superstiti in caso di decesso del lavoratore invece è pari a 16.636,20 e riguarda gli eventi che hanno avuto decorrenza a partire dal 1° giugno 1993.

Lo scatto deriva dal consueto aggiornamento delle rendite Inail al costo della vita, in base ai dati statistici che l’Istat emette ogni anno. Gli aumenti riguardano naturalmente la rendita diretta per inabilità permanente, cioè quella prestazione economica che riguarda gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 25 luglio 2000 o le malattie professionali sopraggiunte dalla stessa data.

Aumento dello 0,5% anche per la rendita per inabilità temporanea assoluta quella che l’Inail in genere eroga al lavoratore a partire dal quarto giorno di infortunio o dal manifestarsi della malattia professionale.