Promessa di denaro in cambio di sesso con un minore non è induzione alla prostituzione

Colui che offre o promette soldi ad un soggetto minore di età allo scopo di ottenere un rapporto sessuale non commette il reato di induzione alla prostituzione secondo quanto asserito da una recente sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul punto a Sezioni Unite.

Nella fattispecie considerata la Suprema Corte, con sentenza 16207 del 14/04/2014, ha assolto dal reato una persona che aveva convinto tre minorenni ad avere dei rapporti sessuali in cambio di poche decine di euro. Il rapporto sessuale era stato consumato solo con la suddetta persona. Il reato è escluso se dunque il rapporto sessuale non è stato consumato con altre persone ma unicamente con colui che promette o offre il denaro.

Vediamo in cosa consiste il reato di induzione alla prostituzione minorile

In base a quanto previsto dal codice penale all’art. 600 bis commette il reato di induzione alla prostituzione minorile chiunque:
-  recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore a 18 anni
favorisca la prostituzione di una persona di età inferiore a 18 anni o ne tragga profitto in qualunque modo
Per il reato suddetto è prevista la pensa della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 15.000 euro a 150.000 euro

La condotta posta in essere dall’agente deve causare, quale evento del reato, la determinazione del minore ad intraprendere la strada della prostituzione e per la configurazione del reato è sufficiente che chi induce, rivolga il soggetto verso una sola persona. Per il configurarsi del reato inoltre non è sufficiente che l’ intenzione indotta rimanga nella mente del minore, in quanto è necessario che essa si concretizzi nella consumazione di rapporti sessuali.
Qualora il rapporto sessuale venga posto in essere con il solo soggetto che induce alla prostituzione, non si ravvisano gli estremi del suddetto reato.
La condotta compiuta dall’adulto sicuramente illecita, sarà tale da integrare un’ipotesi di reato diverso, il compimento di atti sessuali con minorenne, anch’esso punito dalla legge. Esso tuttavia comporta una pena decisamente più lieve in quanto viene sanzionato con la reclusione da 1 a 6 anni, oltre alla multa da 1.500 euro a 6.000 euro, qualora la vittima si di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

In conclusione l’induzione alla prostituzione è attività illcita costitutiva di reato sia che venga consumata nei confronti di maggiorenni o nei confronti di soggetti di minore età.

Il compimento di atti sessuali da parte del cliente previo pagamento di denaro, invece, mentre non è punibile se effettuato nei confronti di soggetto maggiore d’età, è punito qualora posto in essere nei confronti di persona che di età inferiore ai 18 anni.