Pensione di reversibilità, convivenza e unione civile, quando si perde il diritto alla pensione dell’ex?

Pensione di reversibilità e cosa accade quando ci si risposa, quando ci si unisce civilmente o si convive con un nuovo partner.

Il diritto di famiglia è materia in continua evoluzione, con convivenze e unioni civili che sono entrate stabilmente a fare parte di questa area della vita civile. Quando si parla di matrimonio, ma anche di unioni civili e convivenze se l’argomento è la previdenza sono molti i dubbi che vengono in mente a cittadini che si trovano in una situazione di questo tipo legata alla pensione di reversibilità

Ma si perde il diritto alla pensione di reversibilità nel caso in cui il coniuge superstite si lega ad un’altra persona con unione civile o con la convivenza? Vediamo di approfondire meglio queste nuove situazioni che derivano dalle modifiche normative al diritto di famiglia che fuoriescono dalla legge n° 76 del 20 maggio del 2016, la cosiddetta legge Cirinnà.

Pensione ai superstiti, quando si perde?

Quando un coniuge superstite in un matrimonio è titolare di pensione di reversibilità, se convola a nuove nozze con un nuovo compagno, perde il diritto alla pensione di reversibilità. Questa è una cosa certamente risaputa in situazioni di questo tipo. 

Ma cosa accade se invece chi percepisce la pensione ai superstiti, convive con un nuovo compagno o si unisce a lui con l’istituto dell’unione civile? Il coniuge superstite che incassa mensilmente la prestazione pensionistica di reversibilità, può perdere il rateo in questi casi? 

Domande tra le più comuni quando si parla di pensione ai superstiti, vedovanza e nuove unioni successive al vecchio matrimonio. Il trovare nuova compagnia produce cambiamenti nella condizione dello stato civile, ma anche nella situazione reddituale. E in entrambi i casi si potrebbe perdere il diritto alla pensione di reversibilità. 

Convivenza diversa dall’unione civile sul diritto alla reversibilità

Unirsi ad un altro partner con la convivenza è diverso da farlo con l’unione civile. 
Unione civile e convivenza di fatto sono state introdotte dalla Legge Cirinnà, ma sono due istituti molto diversi tra loro.

 Le unioni civili anche dal punto di vista giuridico sono quelle che maggiormente si avvicinano all’istituto del matrimonio. La convivenza di fatto invece è diversa perché si tratta di un semplice rapporto formalizzato presso il Comune di residenza. Con le unioni civili si ha diritto a rientrare nell’asse ereditario per esempio, mentre la convivenza ha l’effetto di dare ai conviventi solo una tutela di base, ma ben lontana dai diritti e doveri matrimoniali.

 Il coniuge superstite che incassa il rateo pensionistico quindi, in caso di convivenza non rischia di perdere la reversibilità. Con le unioni civili invece è diverso perché questo istituto prevede un vincolo simile a quello matrimoniale dal punto di vista giuridico e come tale, fa perdere al vedovo o alla vedova il diritto alla pensione di reversibilità della precedente unione o del precedente matrimonio. 

Pertanto prima di unirsi in un nuovo vincolo occorre valutare bene cosa convenga fare per non perdere il diritto alla reversibilità dell’ex coniuge.