Inps: Avviso di addebito, come funziona la riscossione forzosa dell’Istituto

L’Inps al posto delle cartelle esattoriali utilizza l’avviso di addebito, strumento di riscossione coattiva in mano all’Istituto, eccone il funzionamento.

Tutti i contribuenti italiani che hanno a che fare con gli Enti pubblici e che si trovano ad essere morosi, per un qualsiasi motivo, possono ricevere cartelle esattoriali. Se l’ente pubblico che vanta un credito nei confronti di un contribuente è l’Inps, da anni ormai non si utilizza più il canale della cartella esattoriale.

Infatti dal 2011 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiano usa il cosiddetto “avviso di addebito”. Si tratta di uno strumento in mano all’Inps, utile per questo ente al recupero di mancati pagamenti di premi e contributi non versati da parte dei contribuenti. Ma cos’è e come funziona questo avviso di addebito? Vediamo le cose da conoscere e come difendersi da questo strumento che tra le sue particolarità ha la immediata esecutività.

Avviso di addebito Inps, la potente arma in mano all’Istituto

Che l’avviso di addebito sia un efficace strumento di riscossione coattiva è un dato di fatto. Si tratta di uno strumento che ha la capacità di essere immediatamente esecutivo e che quindi ha più potenza di fuoco di una cartella esattoriale. Grazie all’avviso di addebito l’Inps ha più snellezza nella procedura di recupero perché non deve avviare tutta la lunga procedura della cartella esattoriale, che prevede l’inserimento tra contribuente debitore ed ente creditore, del concessionario alla riscossione.

L’avviso di addebito essendo un atto interno all’Inps, ha la forza di poter essere portato in esecuzione immediatamente, cioè con questo strumento l’Inps passa subito all’incasso, facendo partire il recupero di ciò che vanta dal contribuente.

Avviso di addebito, come funziona

L’Inps usando la casella di Posta Elettronica Certificata, la Posta Ordinaria, i messi comunali o i vigili urbani, possono recapitare questi avvidi di addebito. Nell’avviso di addebito l’Inps manda a casa del contribuente, evidentemente moroso, anche il bollettino utile al pagamento, il classico Mav.

Questo perché una volta ricevuto l’avviso, il contribuente è tenuto a pagare entro 60 giorni dalla ricezione. In pratica, a far data dal giorno in cui l’avviso è arrivato a destinazione, scatta il conto alla rovescia dei 60 giorni utili al pagamento.

L’avviso di addebito viene contestualmente consegnato telematicamente all’agente della riscossione, che procederà al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento. Il meccanismo è celere e più tardi si paga più si paga.

Se il contribuente adempie nei prima citati 60 giorni, viene caricato il 3% come onere di riscossione. Oltre i 60 giorni, oltre a sanzioni e interessi come la legge prevede, anche l’onere di riscossione raddoppia, arrivando al 6%.

Non sempre l’Inps ha ragione, ecco come ci si difende

Ma non sempre il contribuente è tenuto a pagare. Infatti anche l’Inps a volte sbaglia e magari l’avviso di addebito non è lecito. Inoltre, se l’avviso di addebito riguarda i contributi per esempio, questi vanno richiesti dall’Inps tramite avviso di addebito, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere stato effettuato.

Questo a meno che le somme da versare a carico del contribuente, cioè il debito, non provengano da accertamenti da parte dell’Inps. In questo caso, se l’accertamento ha lasciato strascichi giudiziari, la decadenza del diritto a riscuotere da parte dell’Inps scatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Va ricordato pure che per i contributi previdenziali esiste l’istituto della prescrizione. La prescrizione è di 5 anni. In pratica, se non si versano i contributi e l’Inps dimentica di richiederli per 5 anni dalla data in cui i contributi andavano versati, questi si prescrivono. Naturalmente la prescrizione dei contributi previdenziali, cioè i 5 anni si interrompono e ripartono nel momento in cui al riguardo l’Inps notifica un qualsiasi atto.