Contratto di cessione dei diritti d’autore: lavoro autonomo occasionale

Il contratto di cessione dei diritti d’autore è il contratto con cui l’autore cede i proventi derivanti dalla propria opera. Si tratta di un rapporto di lavoro occasionale, nel quale non possono essere imposti orari di lavoro, né può essere richiesta la realizzazione dell’opera in una sede predefinita.

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore, sono classificati come redditi di lavoro autonomo occasionale: l’attività di cessione dei diritti d’autore, in pratica, si considera svolta saltuariamente e in modo non organizzato. Pertanto non è richiesta, nella generalità dei casi, l’apertura della partita Iva (salvo l’ipotesi in cui la cessione dei diritti d’autore sia collegata allo svolgimento di un’attività professionalmente organizzata).

Come sono tassati i redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore?

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore, non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, in quanto considerati fuori dal campo di applicazione dell’Iva, sebbene, sono assoggettati all’Irpef, e beneficiano di una deduzione forfettaria, che ammonta:

•al 40% del compenso, per gli autori con meno di 35 anni;
•al 25% del compenso, per gli autori dai 35 anni in su.

Chi cede i diritti d’autore, non è obbligato ad emettere fattura, considerato il mancato assoggettamento all’Iva, ma dovrà rilasciare una semplice ricevuta, con la seguente dicitura: «Operazione fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 633/1972».

Il committente, all’atto del pagamento, se è sostituto d’imposta deve operare una ritenuta d’acconto Irpef del 20% sulla parte imponibile del compenso liquidato, al netto della deduzione forfettaria spettante.