Badante: quanto tempo ha per fare causa al datore di lavoro e come fare?

Licenziamento, preavviso, mancato pagamento di stipendi o del Tfr, come si recuperano ed in quanto tempo scadono i diritti del lavoratore una volta terminato il lavoro?

Come in tutti i settori lavorativi anche in quello domestico spesso la chiusura del rapporto di lavoro lascia alcuni aspetti in sospeso. Molti rapporti di lavoro tra badante o colf e famiglie presso cui lavorano finiscono nelle sedi sindacali o giudiziarie per diatribe e problemi relativi al rapporto di lavoro stesso. Mancati pagamenti degli stipendi o del trattamento di fine rapporto, licenziamenti o dimissioni effettuati senza rispettare i termini di preavviso ed omesso versamento dei contributi previdenziali al lavoratore da parte del datore di lavoro sono tipologie di situazioni molto diffuse nel lavoro domestico. Si tratta di diritti del lavoratore che se non sanati spontaneamente da parte del datore di lavoro, devono essere richiesti dal lavoratore tramite le vie alternative che la legge prevede. Si tratta di diritti che hanno una data di scadenza, cioè la cosiddetta prescrizione, cioè il termine ultime entro il quale il lavoratore può avviare azioni a propria tutela.

Il licenziamento del lavoratore ed i termini di preavviso

Come in qualsiasi settore lavorativo anche nel lavoro domestico il licenziamento del lavoratore deve essere effettuato come normativa prevede. Le regole per licenziare correttamente il proprio assistente familiare, la propria colf o la propria badante sono previste dal CCNL di categoria. Per procedere con correttezza si sarà necessario rispettare il termine di preavviso perché senza adempiere andrà pagata alla lavoratrice o al lavoratore la correlativa indennità di mancato preavviso. Nel lavoro domestico non è necessario per licenziare il lavoratore giustificare l’evento con una giusta causa. Per casi di conclamata negligenza da parte del lavoratore il preavviso non è dovuto e si parla di licenziamento in tronco.
Il termine di preavviso comunque è differente da lavoratore a lavoratore e si nasa sull’anzianità del rapporto di lavoro e sulle ore di lavoro settimanali di cui è costituito il rapporto di lavoro. Il CCNL prevede un preavviso per rapporti di lavoro sopra le 24 ore settimanali così composto:

• 15 giorni di preavviso per lavoratori con anzianità di servizio fino a 5 anni;
• 30 giorni di preavviso per anzianità sopra i 5 anni.
per rapporti di lavoro instaurati per durata inferiore alle 24 ore per settimana invece:

• fino a 2 anni di anzianità, 8 giorni di preavviso;
• oltre i 2 anni di anzianità, 15 giorni di preavviso.

Prescrizione dei diritti del lavoratore

Come dicevamo in premessa, il lavoratore a cui il datore di lavoro ha prodotto alcune mancanze può rivalersi entro un termine di scadenza chiamato prescrizione. In linea di massima, per il mancato preavviso in caso di licenziamento, per il TFR e per altre problematiche strettamente collegate a mancati emolumenti erogati alla badante o alla colf, il termine di scadenza è 5 anni. Per far valere i propri diritti nel dettaglio, ecco le scadenze previste che decorrono tutte dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (la data del licenziamento):
• 3 anni per stipendi mancati per periodi di lavoro inferiori al mese;
• 5 anni per le retribuzioni per periodi pari o superiori al mese;
• 5 anni per TFR, mancato preavviso ed altre indennità inerenti il rapporto di lavoro;
• 10 anni per omesso versamento dei contributi.

Come risolvere contenzioni e controversie

Nel caso i cui al lavoratore non vengano erogati tutti i diritti spettanti da parte del datore di lavoro la legge prevede delle procedure obbligatorie da effettuare. Come si fa a fare causa al datore di lavoro? In primo luogo si parte con la conciliazione extragiudiziale. In questo caso il lavoratore deve tentare un accordo con il proprio ex datore di lavoro rivolgendosi ad un sindacato o alla Direzione Territoriale del Lavoro (ex Ispettorato). Sia nella conciliazione sindacale che in quella amministrativa, l’esito dell’accordo va depositato presso gli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale del Lavoro. L’accordo è vincolante per il datore di lavoro che nel caso in cui non ottemperi, può permettere al lavoratore di adire alle vie giudiziarie. Si tratta del ricorso al tribunale del lavoro che dopo aver ascoltato le parti e tendando a sua volta un accordo. Senza intesa il giudice emetterà una sentenza esecutiva che obbligherà il soccombente a provvedere ai pagamenti. La sentenza del tribunale del lavoro può poi essere impugnata alla Corte d’Appello e successivamente in Cassazione. Va ricordato che qualsiasi accordo stipulato in fase di transazione produce l’effetto per il lavoratore, di non poter più vantare alcuna pretesa verso il suo ex datore di lavoro, a meno che l’accordo non sia una semplice scrittura privata che darebbe diritto all’impugnazione entro 6 mesi.