Assunzioni disabili: sospeso obbligo per chi ha chiesto la cassa integrazione Covid

Per le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa d’integrazione Covid viene sospeso l’obbligo di assunzioni di disabili.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, con la circolare numero 19/2020, che le aziende costrette a far ricorso alla cassa integrazione con causale Covid-19 non dovranno obbligatoriamente assumere disabili e delle categorie protette.

All’interno della circolare è spiegato che la sospensione risulta applicabile per la totale durata dell’integrazione salariale, in proporzione all’attività lavorativa sospesa in modo effettivo e al numero di ore integrate o alla quantità di orario ridotto a causa della pandemia di Coronavirus.

Al termine della situazione di crisi dell’attività e quindi dal momento in cui non si farà più ricorso alla cassa d’integrazione, tornerà l’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta per l’avviamento ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente.

Quando è sospeso l’obbligo d’assunzione di disabili?

In passato, l’obbligo di assumere lavoratori disabili è stato sospeso nel caso in cui le imprese si trovassero in crisi aziendale oppure in una fase di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione che portavano al ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

La sospensione in questione è stata anche riconosciuta nel caso di ricordo al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, di imprese che assumono percettori di sostegno al reddito, che fanno ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD).

Recentemente, tramite la circolare numero 19/2020, il Ministero del Lavoro ha informato che in questo momento in cui la crisi legata al Covid-19 ha portato gravi problemi dal punto di vista economico a molte aziende, tutte le imprese che hanno fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione in deroga vedranno sospeso l’obbligo di assumere dipendenti disabili.

Nello specifico, tale obbligo risulta sospeso per l’intera durata degli aiuti di integrazione salariale con causale Coronavirus. La circolare è stata sottoscritta da due Direttori Generali e con l’avallo dell’Ufficio Legislativo e si pone lo scopo di focalizzare l’attenzione sulla questione relativa al collocamento dei portatori di handicap in quanto tale problema non era ancora mai stata affrontata.

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare agli organi territoriali competenti la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato per disabili e lavoratori delle categorie protette viene ripristinato al termine della cassa d’integrazione.

Di conseguenza, una volta terminata la situazione di crisi economica legata alla pandemia di Covid-19 attualmente in atto e una volta che i datori di lavoro non si avvarranno più degli aiuti salariali della cassa integrazione Covid, le aziende torneranno ad avere l’obbligo di assumere lavoratori disabili e appartenenti alle categorie protette.

Ricordiamo che la mancata assunzione del disabile viene punita con una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione. Si tratta di una multa progressiva che viene applicata dagli organi di vigilanza dell’ispettorato del lavoro. Essa decorre a partire dal 61° giorno successivo a quello nel quale è maturato l’obbligo, se non viene presentata richiesta di assunzione agli uffici competenti.

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