Tirocinio formativo: cosa stabilisce la legge

Facciamo un po’ di chiarezza sul tirocinio formativo e sulle regole che determinano numero massimo di tirocinanti, durata del tirocinio e orari lavorativi.

Lo stage, definito dalla legge come "Tirocinio formativo” non è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti, ma consiste in un percorso di formazione attraverso cui un’azienda (cd. ospitante) offre ad uno o più tirocinanti la possibilità di inserirsi in un contesto lavorativo e quindi nel mondo del lavoro.

Per fare in modo che il tirocinio sia realmente formativo e non cada nelle pratiche ostili del datore di lavoro, la legge stabilisce un massimo di tirocinanti per ogni azienda e le modalità di erogazione dello stage.

Il numero di tirocinanti, difatti, può variare:

  • se vi sono più di cinque dipendenti a tempo indeterminato in azienda, potrà accedervi al percorso formativo un solo tirocinante;
  • se ha un numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, al massimo due tirocinanti;
  • se l’azienda ha più di venti dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei tirocinanti non deve essere superiore al 10% del numero totale dei dipendenti.

Inoltre, la Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012) ha definito la durata del tirocinio:

  • non può essere superiore a 4 mesi se gli stagisti siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
  • non può essere superiore a 6 mesi se gli stagisti figurano come inoccupati e disoccupati e nel caso in cui siano studenti di istituti professionali, corso di formazione professionalizzante, studenti in corso per attività formative post-diploma o post-laurea;
  • lo stage non può superare i 12 mesi per le persone iscritte all’Università (sia per corsi di laurea, sia per dottorato di ricerca e scuola o corsi in generale) e per le persone in condizioni cd. “svantaggiate”;
  • non possono superare i 24 mesi di tirocinio, i soggetti portatori di handicap.

Un’altra questione che spesso rimane indefinita riguarda gli orari lavorativi.
In una settimana lavorativa, all’azienda ospitante è concesso chiedere al tirocinante di effettuare 40 ore settimanali di lavoro.
Lo stagista può lavorare dalle 6 alle 24, tralasciando l’orario “notturno” e può lavorare nei giorni festivi, purché recuperi il giorno di riposo settimanale.

Nonostante questo, il tirocinante non ha diritto a nessun tipo di assenza giustificata, non essendo inteso il tirocinio come rapporto di lavoro, ma può chiedere di assentarsi in caso di necessità.