Stipendio, ferie o Tfr non pagato, ecco come si recuperano e quando scadono?

Entro quanto tempo vanno avviate le azioni per recuperare ciò che il datore di lavoro non paga?

Quanto tempo ha il dipendente per far valere i suoi diritti riguardanti somme che il datore di lavoro non ha erogato? si tratta di un quesito comune a tutte le fattispecie di lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia di attività svolta. La crisi economica che vessa famiglie e aziende o semplicemente, le cattive abitudini di molti datori di lavoro, fanno si che stipendi non pagati o altri diritti del lavoratore non rispettati dal proprio datore di lavoro, siano assai frequenti in Italia.

Ma se il datore di lavoro non ottempera ai suoi obblighi, ledendo i diritti del proprio lavoratore subordinato, come fa quest’ultimo a recuperare ciò che gli spetta? Innanzi tutto bisogna dire che esiste un arco temporale entro cui esercitare i propri diritti, compresi quelli inerenti le fattispecie di inadempienze sopra citate.

I tipi più comuni di inadempienze del datore di lavoro

Spesso accade che un rapporto di lavoro si concluda e che il lavoratore non riceva ciò di cui ha diritto e che la legge prevede. Il Trattamento di fine rapporto per esempio, spetta ad ogni lavoratore e matura mese per mese durante il rapporto di lavoro stesso. In linea generale, per ogni mese di lavoro si mette da parte come Tfr 1/12 di stipendio. E capita spesso che il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro non paghi il Tfr o lo paghi in misura inferiore a quella spettante per il lavoratore.

Le ferie non godute sono un altro diritto del lavoratore che spesso non viene pagato al termine di un rapporto di lavoro. Se durante la continuità del rapporto lavorativo tra datore di lavoro e dipendente, quest’ultimo non ha goduto delle ferie, perché per esempio il licenziamento è avvenuto prima che il lavoratore vada in ferie, questo istituto va pagato in danaro al lavoratore. Anche la tredicesima spettante spesso non viene erogata al termine di un rapporto di lavoro.

Il lavoratore matura ogni anno quella che viene chiamata gratifica natalizia, cioè una mensilità aggiuntiva che comunemente viene pagata a dicembre insieme allo stipendio spettante per il mese. Se l’interruzione del rapporto di lavoro è antecedente il mese di dicembre, al lavoratore spettano tanti dodicesimi di tredicesima, quanti sono i mesi di lavoro svolti nell’anno solare in cui si interrompe il rapporto di lavoro. Se per esempio il licenziamento avviene a febbraio, il lavoratore con l’ultima busta paga, comprensiva di stipendio, Tfr, ferie non godute e così via, deve ricevere anche 2/12 di tredicesima, quella maturata per i mesi di gennaio e febbraio in cui è stato assunto.

Fin qui abbiamo parlato di inadempienze del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro. Ma ci sono inadempienze che spesso capitano durante il rapporto di lavoro, come il mancato pagamento di una o più mensilità di stipendio, o il pagamento di uno stipendio in misura inferiore a quello scritto nella busta paga. Capita spesso che il lavoratore sia in credito di diversi soldi, di stipendio, di tredicesima, tutti relativi a mensilità e annualità passate. Anche in questo caso, il lavoratore ha tutto il diritto di ricevere quanto spettante e può farne richiesta al datore di lavoro o se non ci sia risposta da parte di questi, avviare tutte le azioni a tutela dei suoi diritti.

I crediti non sono eterni, ma scadono

Lo spazio temporale per richiedere le somme che un lavoratore avanza dal suo datore di lavoro, non è illimitato. Esiste una data di scadenza entro cui far valere i propri diritti e questa scadenza ha un nome ben preciso, si chiama prescrizione. Come abbiamo visto in precedenza, sono molteplici i diritti che il lavoratore può far valere, e la prescrizione cambia da diritto a diritto. Non sempre il diritto che si prescrive, scompare del tutto, perché spesso un diritto del lavoratore è assoggettato a prescrizione presuntiva. Un diritto sparisce quando è assoggettato a prescrizione estintiva.

Una differenza molto importante questa, perché per gli stipendi arretrati, il lavoratore ha tempo per esercitare tale diritto in 5 anni. Una mensilità di stipendio non può essere più richiesta se decorrono 5 anni dal mese di lavoro a cui lo stipendio si riferisce. L’istituto della prescrizione estintiva però può trovare applicazione alle somme spettanti che riguardano stipendi non pagati per periodi e con cadenze inferiori al mese. In pratica, lo stipendio si prescrive in 5 anni, ma, se il lavoratore non lo chiede entro l’anno, per evitare la prescrizione presuntiva, spetta a lui provare il mancato pagamento.

Tfr e indennità sostitutiva di preavviso scadono decorsi 5 anni. Se per esempio, si vuole recuperare da un ex datore di lavoro, la tredicesima dell’anno 2016, si avrà tempo fino al 2021 per esercitare il diritto, altrimenti la tredicesima spettante andrà perduta. La tredicesima invece è un diritto su cui grava la prescrizione presuntiva. Il diritto scade anche in questo caso entro 5 anni, ma il lavoratore ha tre anni di tempo per dimostrare il mancato pagamento.

I contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare per il lavoratore, si prescrivono in 5 anni, a meno che il lavoratore non sporga denuncia ed in questo caso i termini raddoppiano ed arrivano a 10 anni. Il lavoratore comunque, anche se sono trascorsi i 10 anni ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, cioè il riscatto dei contributi dovuti e non pagati e adesso prescritti.