Riscaldamento in condominio: quando si può accenderlo, date e orari per fasce climatiche

Il periodo in cui è possibile tenere acceso il riscaldamento centralizzato condominiale e la durata giornaliera, dipende dalla zona climatica di appartenenza. Ecco le date, gli orari, le fasce climatiche e le province interessate.

La decisione di accendere un riscaldamento centralizzato in un condominio deve rispondere a determinate regole. Date e orari variano a seconda della fascia climatica di appartenenza, quest’ultime sono sei in Italia. La legge 10/1991 stabilisce quando e per quanto tempo. In linea di massima, al Nord può essere acceso dal 15 ottobre, al Sud Italia dal 15 novembre, ma entriamo nel dettaglio.

Zone climatiche e province: accensione riscaldamento condominiale dal/al, durata giornaliera

La zona climatica A, comprensiva dei Comuni di Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, i più a Sud dell’Italia, prevede l’accensione del riscaldamento di condominio dal 1° dicembre al 15 marzo, per una durata di 6 ore al giorno.

Nella zona climatica B, l’accensione è prevista dal 1° dicembre al 31 marzo, per una durata di 8 ore al giorno, e comprende in gran parte la Sicilia (Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa, Trapani, Messina) ma anche la Calabria con il capoluogo di regione (Reggio Calabria).

La fascia climatica C, prevede l’accensione del riscaldamento centralizzato dal 15 novembre al 31 marzo, per una durata di 10 ore al giorno. Sono coinvolte le province di Imperia (Liguria); Latina (Lazio); Bari, Brindisi, Lecce, Taranto (Puglia); Benevento, Caserta, Napoli, Salerno (Campania); Cagliari, Oristano, Sassari (Sardegna); Catanzaro, Cosenza (Calabria); Ragusa (Sicilia).

Nella fascia climatica D, il riscaldamento condominiale può essere acceso dal 1° novembre al 15 aprile, per una durata di 12 ore al giorno e nelle seguenti province: Savona, La Spezia, Genova (Liguria); Pisa, Pistoia, Prato, Firenze, Siena, Massa Carrara, Grosseto; Livorno; Lucca (Toscana); Roma, Viterbo (Lazio); Forlì (Emilia Romagna); Vibo Valentia (Calabria); Terni (Umbria); Avellino (Campania); Caltanissetta (Sicilia); Foggia (Puglia); Isernia (Molise); Matera (Basilicata); Nuoro (Sardegna); Pescara, Chieti, Teramo (Abruzzo); Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro (Marche);

Zona climatica E, accensione riscaldamento condominiale dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata di 14 ore al giorno, ecco dove: Campobasso (Molise); Aosta (Valle d’Aosta); Alessandria, Asti, Torino, Novara, Vercelli, Verbania, Biella (Piemonte); Bergamo, Como, Brescia, Cremona, Milano, Lodi, Lecco, Pavia, Sondrio, Varese (Lombardia); Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Venezia (Veneto); Arezzo (Toscana), Potenza (Basilicata); Enna (Sicilia); Perugia (Umbria); Frosinone, Rieti (Lazio); L’Aquila (Abruzzo); Udine, Pordenone, Gorizia (Friuli-Venezia Giulia), Bologna, Ravenna, Piacenza, Rimini, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia (Emilia Romagna); Bolzano (Trentino-Alto Adige).

Nella fascia climatica F che comprende Trento (Trentino-Alto Adige), Belluno (Veneto) e Cuneo (Piemonte), il riscaldamento centralizzato può essere acceso quando lo ritiene opportuno il condominio e con orari privi di limitazioni.

Range temperatura consentito

La legge non consente di superare la temperatura di 20°C, massimo 22°C, nelle abitazioni, scuole e uffici. Per le strutture ospitanti attività industriali o artigianali o equivalenti, il limite scende a 18°C. Tali limiti, sono imposti dalla legge anche per evitare il livello di inquinamento. In queste modalità, si tende a non avere costi troppi elevati e ad evitare un’alta escursione termica che può arrecare danni alla salute.

Deroghe

Il Comune di residenza, in casi di giornate particolarmente fredde, può decidere tramite delibera di allungare i tempi di accensione del riscaldamento, in deroga alle regole stabilite per le varie zone climatiche italiane.