IMU 2022, acconto entro il 16 giugno: ecco le regole per il pagamento

Appuntamento con la prima rata dell’IMU 2022: ecco chi deve versare l’imposta

Giovedì 16 giugno scadono i termini per il versamento della rata di acconto dell’IMU. Si tratta di un’imposta ormai nota ai contribuenti italiani che hanno imparato a conoscerla sin dal 2012, quando fu istituita per sostituire l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Negli anni, questo adempimento tributario, ha subito diversi cambiamenti, come l’assorbimento della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) dal 2020, ma nella sostanza è rimasto sempre un adempimento indigesto per i contribuenti, che non ricevono una cartella da pagare, ma devono provvedere in autonomia a calcolare e versare l’imposta corretta, pena l’applicazione di sanzioni in caso di accertamento.

Quali sono i soggetti obbligati al pagamento dell’IMU

Il presupposto dell’Imposta Municipale Unica è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Restano escluse dal tributo le abitazioni principali e le relative pertinenze, quest’ultime nel limite di un’unità per ciascuna delle categorie C/2 (cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Tale esenzione, però, non riguarda le cosiddette abitazioni “di lusso, ovvero quelle accatastate nelle categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali i comuni stabiliscono delle aliquote ridotte e una detrazione fissa.

I soggetti obbligati al pagamento dell’IMU sono i proprietari e i titolari dei diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie e enfiteusi) sugli immobili, il genitore assegnatario della casa familiare, in caso di separazione e affidamento dei figli e il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.

Come si calcola l’acconto Imu 2022

L’Imu si calcola applicando l’aliquota stabilita dal comune, nel quale è ubicato l’immobile, per la base imponibile, rapportando l’importo ottenuto alla quota e al periodo di possesso.

Mentre le aliquote possono essere reperite dalle delibere di approvazione dei comuni, pubblicate sia sui siti istituzionali degli stessi enti, che nella sezione “Fiscalità regionale e locale” del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la base imponibile ci sono regole diverse in relazione alla natura dell’immobile.

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, che viene determinato applicando al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene moltiplicando per 135 il reddito dominicale rivalutato del 25%, mentre per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Ottenuta la base imponibile, si può procedere al calcolo della rata di acconto dell’IMU 2022, che è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando le aliquote e le eventuali detrazioni del 2021. Con la seconda rata (saldo), che va versata entro il 16 dicembre, si procederà al conguaglio dell’IMU, utilizzando, per il calcolo, le aliquote deliberate dai comuni per l’anno in corso, e detraendo l’importo versato in acconto.

Per assistere il contribuente nel calcolo dell’importo da versare, fermo restando la sua responsabilità, sono disponibili online diverse soluzione gratuite, i cui link, spesso, sono reperibili sulle pagine web dei singoli comuni.

Sono esenti dall’IMU 2022, oltre alle abitazioni principali, i terreni agricoli ubicati nei comuni montani e nelle isole minori, e quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, i fabbricati merce ovvero quelli destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, gli immobili della categoria catastale D/3 (cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli) se i proprietari sono anche gestori delle attività esercitate, i fabbricati inagibili dopo il sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nonché gli immobili che hanno fini istituzionali di proprietà pubblica e della Santa Sede. Previste agevolazioni per fabbricati di interesse storico o artistico, abitazioni concesse in comodato ai parenti di 1° grado, abitazioni locate a canone concordato, abitazione di proprietà di pensionati esteri.

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