Falso in bilancio: soglie di non punibilità eliminate e doppio binario sanzionatorio, ecco quali sono le maggiori novità

Arriva un emendamento del Governo per revisionare il testo del ddl anticorruzione: la norma sul falso in bilancio viene corretta eliminando le soglie di non punibilità e prevedendo sanzioni diverse in base al volume di capitali non dichiarati.

Dopo le numerose critiche seguite alla prima stesura del ddl Anticorruzione, arriva un secondo emendamento del Governo al testo del disegno di legge attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato.

Nella sua originaria stesura, il ddl anticorruzione, prevedeva la reintroduzione del reato di falso in bilancio senza alcuna soglia di non punibilità. Lo scorso 8 Gennaio l’Esecutivo, con un precedente emendamento, aveva reintrodotto le soglie di non puniblità (lasciandole di fatto invariate rispetto alla revisione apportata alla normativa in materia dal Governo Berlusconi nel 2003) prevedendo, come già avveniva prima, che per le società non quotate fosse prevista una soglia di non punibilità (detentiva ovvero reato di natura penale) per le omissioni o i bilanci falsati che non determinassero una variazione del risultato economico superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.

Si trattava di fatto dell’ennesima legge ad personam che andava a ristabilire gli stessi identici parametri introdotti a suo tempo da Berlusconi. Misure che hanno subito attirato le critiche delle opposizioni e della stampa e che il Governo ha continuato a difendere accampando la scusa della tutela delle imprese, dagli errori che loro stesse potrebbero commettere.

Stando però, a un recente dispaccio dell’Agenzia Ansa, il Governo dovrebbe ora tornare sui suoi passi, con un nuovo emendamento che va ad abolire quelle soglie di punibilità che si sarebbero configurate come una peculiarità tutta italiana dal momento che non esistono in nessun altro Paese europeo.

In base alle recenti modifiche che il Governo avrebbe intenzione non solo di far cadere soglie di punibilità precedentemente previste ma saranno previste sanzioni differenti in base al volume d’affari delle società:

  • da 1 a 3 al di sotto di un certo volume di affari;
  • da 2 a 6 anni al di sopra dello stesso volume d’affari;

La decisione di fissare una cifra di riferimento che dovrebbe aggirarsi intorno ai 600000 euro e che dovrebbe costituire un discrimine per tipologie differenti di sanzioni, sarebbe uno strumento per continuare a mantenere una forma di tutela per le società più piccole che in sede di stesura di bilancio sarebbero quelle più esposte alla possibilità di errori, non avendo a disposizione le stesse competenze e le stesse risorse di cui dispongono, per tale compito, le società più grandi.

Il testo dell’emendamento sul falso in bilancio, su cui sono in corso le ultime limature, soprattutto riguardo alla soglia di riferimento, relativa al doppio binario di punibilità, potrebbe essere perfezionato già oggi e arrivare in commissione GIustizia del Senato, per confluire nel ddl anticorruzione, in fase di discussione da più di due anni.

Falso in bilancio: come cambierà la normativa
In base al nuovo emendamento del Governo, resosi necessario anche per le resistenze mostrate da alcuni settori del Pd e da Ncd al precedente tentativo di revisione, la normativa sul falso il bilancio dovrebbe, quindi, prevedere che:

  • il reato di falso in bilancio torni ad essere sempre punibile;
  • al di sotto dei 600000 euro non dichiarati o omessi sarebbero previste pene da 1 a 3 anni;
  • al di sopra dei 600000 euro non dichiarati o omessi sarebbero previste pene da 2 a 6 anni;
  • potrebbe essere considerata, sempre come misura volta a tutelare le piccole e medie imprese, la possibilità di applicare la cosiddetta tenuità del fatto, ovvero la possibilità di archiviazione del reato se sussistono le condizioni di non serialità e di non eccessiva gravità della condotta;
  • Il reato di falso in bilancio sarà sempre perseguibile d’ufficio, mentre la prima stesura del testo prevedeva che, per le società non quotate, si procedesse per querela.