E’ reato fotografare una persona a sua insaputa?

Quando scattare foto senza il consenso del soggetto diventa un illecito? E quando, invece, scattare foto non è reato?

E’ usuale trovarsi a scattare fotografie in un luoghi pubblici e, per caso, riprendere anche il volto di persone a loro insaputa. Pensiamo ad esempio agli scatti effettuati dai turisti, ai numerosissimi monumenti storici presenti in Italia, non sarà difficile, per qualche estraneo, capitare per “errore” in questo tipo di fotografie. Ma proprio perché lo scatto avviene in un luogo pubblico, non potrà costituire reato scattare fotografie all’insaputa dei soggetti ritratti.

Altro esempio tipico di scatti che non costituiscono reato, sono quelli che vengono solitamente fatti eseguire dal datore di lavoro che ha interesse a verificare se il proprio dipendente, magari assente per motivi di malattia o per altri tipi di permessi, ha fornito all’azienda giustificazione veritiere o meno. Gli scatti potranno infatti essere utilizzati legalmente in una successiva ed ipotetica causa per licenziamento.

Necessario il consenso

Caso ben diverso, è quello in cui volontariamente si scatta una fotografia al fine di captare il volto di un soggetto ben specifico. In questa fattispecie, affinché le fotografie scattate – che siano state realizzate con smartphone o macchine fotografiche fa poca differenza – possano considerarsi lecite, sarà necessario che le persone immortalate all’interno dello scatto manifestino il proprio consenso ad essere fotografate.

Consenso che potrà essere manifestato in vari modi, ovvero sia verbalmente che per iscritto. Sarà considerato parimenti lecito, il consenso dato per mezzo di un comportamento da cui si possa chiaramente desumere l’intenzione del soggetto ad essere fotografato (tipico è il caso in cui mentre si scatta una fotografia, magari durante una passeggiata, qualcuno si rivolga all’obiettivo mettendosi in posa). Consenso che sarà necessario sempre e comunque, sia che il soggetto fotografato venga ritratto in luogo pubblico, sia che il soggetto ritratto si trovi in un luogo privato: a confermalo è la Corte di Cassazione, sez. I penale, con la sentenza n. 9446/2018.

Ricapitolando, nel caso in cui gli scatti avvengano in luoghi “ampi”, come ad esempio quelli che possono essere eseguiti in una piazza, un parco o una spiaggia, il fatto che all’interno della fotografia finiscano i volti di altre persone, non può costituire reato e quindi pregiudizio e fonte di danno per terzi.

Laddove invece il fotografo abbia come preciso scopo quello di immortalare il volto di un perfetto sconosciuto, il suo comportamento costituirà un illecito penalmente perseguibile.

TI POTREBBE INTERESSARE: E’ possibile fotografare o filmare le forze dell’ordine in servizio?

Reclusione fino a sei mesi

Come infatti normato dall’articolo 660 del Codice penale: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

La petulanza viene intesa come arroganza, sfacciataggine e indiscrezione. Il biasimevole motivo indica invece in via residuale ogni altro movente riprovevole. Per quanto riguarda il disturbo e la molestia, questi dovranno essere indirizzati verso persone determinate e non quindi verso la collettività intesa in via generale.