730, si avvicina la scadenza: come cambiare sostituto perché incapiente

Rimborso Irpef a rischio in caso di incapienza del datore di lavoro, e allora è il momento di sostituirlo.

Molti lavoratori dipendenti (ma anche i pensionati), hanno già ricevuto i rimborsi da 730 con gli stipendi di luglio, agosto e settembre. Si tratta dei rimborsi derivanti dai conguagli fiscali delle dichiarazioni dei redditi tramite i modello 730. Tutti in busta paga naturalmente, perché i datori di lavoro hanno la funzione di sostituti di imposta. Ma che succede se il datore di lavoro è incapiente? In questo caso occorre correre ai ripari. Ecco come fare in vista della scadenza dei 730 di fine settembre.

730 e rimborsi, ecco come funziona

Con la presentazione del modello 730, molti lavoratori possono avere diritto alla restituzione delle maggiori imposte. E questa eventualità è risolta in busta paga, insieme allo stipendio.

È il datore di lavoro che eroga insieme alla retribuzione canonica del mese di lavoro, anche il rimborso fiscale. Infatti, quando si va a compilare una dichiarazione dei redditi col modello 730, c’è il riquadro da usare per indicare il sostituto di imposta.

E questo altro non è che il datore di lavoro con cui si ha un rapporto di lavoro attivo soprattutto nei mesi in cui si effettuano i conguagli fiscali, i prima citati mesi di luglio, agosto e settembre.

Il vantaggio della presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 è quello di far transitare le risultanze della dichiarazione direttamente in busta paga, che siano crediti di imposta o debiti. Infatti se il lavoratore va a debito col fisco, cioè se deve versare l’IRPEF o le sue addizionali, queste verranno trattenute dal datore di lavoro in busta paga.

730 e rimborsi fiscali, cosa succede quando il datore è incapiente?

Le alternative al rimborso in busta paga da parte del datore di lavoro per il contribuente sono il 730 senza sostituto, il modello Redditi Persone Fisiche o la compensazione di altre tasse (tipico esempio l’Imu) con i rimborsi fiscali.

Le prime due, quelle del 730 senza sostituto e quelle del modello Redditi PF sono vie che prevedono l’erogazione dei rimborsi fiscali tramite l’Agenzia delle Entrate, senza passare dal datore di lavoro, ma i tempi più lunghi rispetto alla velocità con cui si utilizzano i rimborsi in busta paga.

Capita sovente che il datore non provveda a pagare i rimborsi fiscali da 730. In alcuni casi per poter ottenere i rimborsi direttamente dal Fisco, nel caso in cui non si faccia in tempo a correggere la dichiarazione dei redditi, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro attesti di non aver eseguito il conguaglio e di non aver rimborsato le imposte.

Una prima situazione di questo genere può sopraggiungere quando il lavoratore contribuente, va a credito per cifre superiori ai 4.000 euro. In questo caso, stando alle istruzioni che l’Agenzia delle Entrate ha diramato per il 730, i controlli del fisco scattano automatici e i rimborsi vengono congelati proprio dalle Entrate in attesa delle opportune verifiche.

Un altro caso tipico di rimborso da 730 che non si chiude positivamente col datore di lavoro è quello dell’incapienza di quest’ultimo. Per incapienza fiscale si intendono tutti quei casi in cui il contribuente ha un credito di imposta, ma non pagando tasse, non può recuperare nulla. Ed incapiente può essere anche il datore di lavoro.

Prima di tutto occorre dire che il datore di lavoro ha facoltà di rimborsare il credito di imposta ad un suo dipendente, anche a rate. Una fattispecie di situazione che molti datori di lavoro utilizzano proprio per evitare di diventare incapienti. Infatti il credito di imposta che il datore di lavoro eroga al suo lavoratore subordinato, viene poi scontato dallo stesso datore di lavoro sulle tasse da lui dovute al fisco.

Ma se queste tasse non sono sufficienti a garantire la copertura del credito del dipendente, ecco che si entra nei casi di incapienza di imposta del datore di lavoro.

Incapienza datore di lavoro, ecco cosa si può fare

Quando l’Irpef da trattenere in un mese non è sufficiente a coprire per intero il credito dovuto al dipendente, potrà essere corrisposto anche nei mesi seguenti. L’importante è che il credito dovuto sia saldato entro il termine ultimo per il rimborso che corrisponde al mese di dicembre.

Se dopo il mese di dicembre il sostituto d’imposta non avrà provveduto a rimborsare tutto, ciò che rimane del credito viene riportato nel modello CU (la Certificazione Unica, l’ex Cud) dell’anno successivo come eccedenza di imposta dell’anno precedente.

In pratica, il lavoratore potrà portare a credito nel 730 dell’anno successivo quanto non recuperato immediatamente. In altri termini, il datore di lavoro compensa tramite modello F24, col quale versa le imposte trattenute a tutti i dipendenti in busta paga ogni mese le imposte da rimborsare al lavoratore contribuente a credito con il fisco. E se quanto deve versare il datore di lavoro è inferiore a quanto deve recuperare un lavoratore, ecco che emerge il problema di capienza fiscale.

Per chi non volesse attendere un anno esatto per recuperare le proprie spettanze fiscali, si può intervenire ancora. Occorre fare un 730 integrativo entro la scadenza per l’inoltro delle dichiarazioni che per quest’anno a causa del Covid è fissata a settembre. Il datore di lavoro infatti ha l’obbligo di comunicare ai dipendenti il caso di incapienza già dopo la prima rata di rimborso Irpef da effettuare.

In questo caso il lavoratore può correre ai ripari, sostituendo in pratica il 730 con cui ha indicato il datore di lavoro come sostituto di imposta, con un altro 730 in cui può barrare la casella senza sostituto. In questo caso pur se dovrà attendere dicembre (il mese entro cui il Fisco rimborsa i 730 senza sostituto), basterà indicare l’assenza di sostituto nel 730 per chiudere la partita fiscale per l’anno di riferimento direttamente con l’Agenzia delle Entrate.