Fecondazione: Tar accoglie ricorso contro linee guida, soddisfazione società scientifiche

Fecondazione: Tar accoglie ricorso contro linee guida, soddisfazione società scientifiche

AdnKronos - salute

Milano, 17 apr. (Adnkronos Salute) - «Il Tar del Lazio ha parzialmente annullato le recenti linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi dell’Art. 7 della L. 40/2004, emanate con decreto del ministro della Salute del 20 marzo 2024». Lo comunicano, esprimendo soddisfazione, i promotori del ricorso in risposta al quale è stata emessa la sentenza: Siru (Società italiana della riproduzione umana), Sia (Società italiana di andrologia), Siu (Società italiana di urologia), Urop (Urologi ospedalità privata) e Cecos Italia.

"Il provvedimento del Tar Lazio - spiegano in una nota - ha annullato tutte le raccomandazioni in materia clinica aventi carattere vincolante per tutti i centri medici, contenute nelle linee guida ministeriali impugnate". Il tribunale, infatti, «ha ribadito come sarebbe incostituzionale imporre ai medici prescrizioni vincolanti in ambito diagnostico-terapeutico e ha effettuato un’interpretazione costituzionalmente orientata, riconoscendo il ruolo di riforma fondamentale in ambito sanitario della L. 24/2017 (cosiddetta Gelli-Bianco) e confermando come tutte le raccomandazioni in materia diagnostico-terapeutica, anche quelle non vincolanti, rivolte ai medici debbano essere garantite per la loro scientificità, attualità ed appropriatezza, dalle forme e procedure previste da tale legge».

A tal proposito, le società scientifiche ricorrenti si dicono «molto soddisfatte soprattutto del fatto che il Tar del Lazio abbia tutelato, riconoscendone la valenza costituzionale, il principio di libertà e indipendenza del medico unitamente a quella di scientificità e appropriatezza delle cure, specificando che tali valori non possono essere compressi, come avrebbe chiesto nelle proprie difese il ministero della Salute, per presunte ragioni di natura bioetica».

La sentenza ha affrontato poi la questione del rapporto fra ’endocrinologi andrologi’ e ’urologi con competenze andrologiche’, riportano i ricorrenti, «riconoscendo la piena equiparazione fra le due figure e annullando il decreto ministeriale impugnato nel punto in cui riconosceva agli ’urologi con competenze andrologiche’ esclusivamente funzioni in ambito chirurgico».

Le società scientifiche ritengono inoltre «importante il riconoscimento del Sistema nazionale delle linee guida, istituito e disciplinato dalla legge Gelli-Bianco e dai decreti attuativi, come unico valido strumento per introdurre raccomandazioni in materia sanitaria, di natura diagnostico-terapeutica: tale sistema, che prevede il coinvolgimento delle società scientifiche di riferimento, richiede un particolare iter di approvazione finalizzato a garantire la scientificità, appropriatezza ed aggiornamento delle raccomandazioni, anche attraverso il controllo della carenza di conflitti di interessi da parte di chi ne contribuisce alla stesura. Requisiti, invece, non richiesti né garantiti dalle linee guida ministeriali previste dalla legge 40/2004, oggetto di impugnazione».

"Tra gli argomenti trattati dalle società scientifiche ricorrenti - conclude la nota - è importante sottolineare quello della Pgt-A, ossia un tipo di test genetico pre-impianto per le aneuploidie: laddove la letteratura scientifica internazionale individua il Pgt-A come un add-on, ossia un trattamento non consigliato e non sufficientemente supportato da letteratura scientifica, il Tar ha specificato come le linee guida ministeriali non contengano una raccomandazione, ma una ’mera indicazione’, sicché spetta al medico decidere se illustrare o meno ai pazienti tali procedure".