Titolo V della Costituzione, cos’è e cosa cambia con il referendum?

Revisione del Titolo V della Costituzione: come cambia se al referendum vince il Sì? Addio alle Province e nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.

Cos’è il Titolo V della Costituzione e cosa cambia se al Referendum vince il Sì?

Analizzando il quesito del referendum notiamo che tra i punti per cui si deve scegliere se votare o No c’è anche quello concernente la revisione del Titolo V della Costituzione. Se vince il Sì, quindi, ci sarà una nuova modifica per la parte della Costituzione che stabilisce le autonomie delle Regioni e degli enti locali.

Come possiamo vedere dal testo della riforma costituzionale già il primo articolo del Titolo V della Costituzione, il 114°, verrà modificato poiché è prevista la cancellazione delle Province dagli organi che costituiscono la Repubblica italiana.

Quindi, qualora al referendum del 4 dicembre dovesse vincere il Sì e la riforma costituzionale venisse approvata, ci sarebbe una nuova revisione del Titolo V della Costituzione dopo quella del 2001 voluta dal Governo Amato.

Come cambia il Titolo V della Costituzione con l’approvazione della riforma costituzionale? Come possiamo leggere dal quesito del referendum, oltre al superamento del bicameralismo paritario e alla soppressione del CNEL, la riforma costituzionale prevede una nuova revisione del Titolo V della Costituzione.

Chi non ha letto il testo della riforma o non è ben informato sul referendum costituzionale del 4 dicembre, potrebbe avere dei dubbi su cos’è il Titolo V della Costituzione e soprattutto su come potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Per fare chiarezza abbiamo scelto di darvi tutte le informazioni utili per capire meglio cos’è il Titolo V della Costituzione approfondendo tutte le novità previste dalla riforma.

Titolo V della Costituzione, cosa cambia con il referendum? Addio alle province

Il testo della riforma costituzionale prevede la cancellazione delle Province dall’ordinamento italiano. Infatti, il nuovo articolo 114 della Costituzione prevede che la “Repubblica” italiana sia costituita solamente da “Comuni, Città metropolitane e Regioni”.

In realtà questo processo di eliminazione delle Province è iniziato già qualche anno fa con l’entrata in vigore della “Legge Del Rio” del 2014 che le ha esautorate dei loro poteri.

Cosa cambia in caso di vittoria del Sì al Referendum? Una parte delle competenze delle Province passerà alle Città metropolitane, mentre altre verranno definitivamente trasferite alle Regioni. Sarà comunque il Senato ad assolvere il compito di rappresentare le istanze territoriali a livello nazionale e soprattutto a fungere da raccordo tra enti locali ed organi centrali, motivo per cui le Province vennero effettivamente istituite.

Titolo V della Costituzione: cos’è?

Prima di vedere cos’è il Titolo V bisogna soffermarsi un attimo sulla struttura della nostra Costituzione. Questa è formata da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie finali. I primi 12 articoli sono dedicati ai “Principi fondamentali della Repubblica”, mentre i restanti si dividono in due parti:

  • Diritti e Doveri dei cittadini”: divisa a sua volta in 4 Titoli (Rapporti Civili, Rapporti etico-sociali, Rapporti economici e Rapporti politici).
  • Ordinamento della Repubblica”: suddivisa in 6 Titoli (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, le Province, i Comuni, Garanzie Costituzionali).

Quindi, il Titolo V della Costituzione (composto dagli articoli che vanno dal 114 al 133) è quella parte che regola le autonomie delle Regioni e degli enti locali.

Titolo V della Costituzione: la modifica del 2001

Il Titolo V è stato già revisionato nel 2001, sotto il Governo Amato. La legge che riformò il Titolo V fu approvata in Parlamento e poi, come molti di voi ricorderanno, è stata sottoposta al referendum confermativo il 7 ottobre 2001. In quell’occasione il 64,20% dei votanti si espresse in favore della riforma, quindi il Titolo V venne revisionato.

In che modo? L’obiettivo della riforma era di riformare lo Stato in senso federalista. Per questo alle Regioni vennero affidate diverse competenze che fino ad allora erano riservate allo Stato.

Tuttavia, la riforma del Titolo V ha lasciato l’onore di far cassa allo Stato poiché non c’è stato un aumento dell’autonomia fiscale delle Regioni. Ciò ha creato non pochi problemi perché alle Regioni è stata data completa autonomia in materia di spesa su moltissime materie potendo decidere persino l’ammontare degli stipendi di consiglieri e degli assessori in carica.

Insomma, alle Regioni e agli enti locali è stata data la possibilità di aumentare le loro spese ma a pagare è comunque lo Stato che deve trovare i fondi necessari.

Pensate che negli anni che vanno dal 2000 al 2010 le Regioni hanno speso in totale 89 miliardi, il 74,6% in più di quanto fatto nel decennio precedente. Gli analisti concordano sul fatto che questa crescita è imputabile al nuovo ruolo istituzionale assunto dalle Regioni e dagli Enti Locali in seguito alla Riforma del Titolo V della Costituzione.

Per questo motivo tra le novità della riforma costituzionale voluta dalla Boschi c’è una nuova revisione del Titolo V della Costituzione. Come vedremo in seguito una delle misure principali riguarda il ritorno allo Stato di competenze fondamentali, come quelle dell’energia e delle infrastrutture. La riforma Boschi, quindi, centralizza nuovamente alcune delle competenze dello Stato che con la revisione del 2001 erano state delegate alle Regioni.

Titolo V della Costituzione: la nuova revisione prevista dalla riforma costituzionale

L’articolo 31 del testo della riforma costituzionale modifica l’articolo 117 del Titolo V della Costituzione determinando un aumento delle materie di esclusiva competenza dello Stato.

In questo articolo vengono individuate alcune materie di competenza regionale, e segna la fine della legislazione concorrente tra Stato e Regioni. In più viene introdotta la clausola di supremazia che permette alla legge dello Stato di intervenire in materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni nel caso in cui il Governo ne rilevi l’interesse nazionale.

Nel dettaglio, lo Stato avrà legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

  • politica estera;
  • immigrazione;
  • rapporti tra Repubblica e confessioni religiose;
  • sicurezza dello Stato e Forze Armate;
  • sistema tributario e contabile dello Stato e mercati finanziari;
  • organi dello Stato e leggi elettorali;
  • organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • ordine pubblico e sicurezza;
  • cittadinanza;
  • giurisdizioni e norme processuali;
  • determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
  • istruzione;
  • previdenza sociale;
  • ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
  • protezione dei confini nazionali;
  • pesi, misure e determinazione del tempo;
  • tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • professioni;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
  • infrastrutture.

Alle Regioni, invece, spetta la potestà legislativa in materia di:

  • rappresentanza delle minoranze linguistiche;
  • organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
  • promozione dello sviluppo economico locale;
  • promozione del diritto allo studio;
  • valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.

Come possiamo vedere con la riforma costituzionale ci sarà una profonda riduzione delle materie su cui le Regioni possono legiferare. Inoltre, visti i problemi in materia finanziaria derivanti dalla revisione del 2001 del Titolo V, l’autonomia concessa alle Regioni dallo Stato sulle materie “residuali” (come l’organizzazione della giustizia di pace o il turismo) sono sottoposte alla condizione per cui la Regione abbia un bilancio in equilibrio tra entrate ed uscite.