Si può conoscere il nome di chi ti ha denunciato alle autorità? Ecco la risposta

Come sapere chi ci ha segnalato alle autorità secondo la legislazione vigente.

Può accadere a tutti di essere segnalati alle autorità. Questioni di vicinato, problematiche relative ad attività commerciali, inconvenienti della vita quotidiana sono fattispecie di situazioni a cui pochi sono immuni. E così capita che uno venga segnalato alle autorità senza nemmeno conoscere chi lo ha segnalato.

Una cosa certa dal punto di vista della legge è che non esistono denunce segrete, nel senso che una persona che segnala un’altra alle autorità giudiziarie deve dichiararsi, non può rimanere nell’anonimato. Ma il denunciato può sapere chi lo ha segnalato? Su questo argomento le teorie sono contrastanti in giurisprudenza. Sul sito di informazione legale «la legge per tutti» c’è un interessante articolo che chiarisce questo dubbi.

Richiesta di accesso a esposti e segnalazioni

Il soggetto che è stato segnalato ha senza dubbio l’interesse a sapere da chi è stato segnalato. Interesse abbiamo detto, perché oltre alla curiosità di conoscere chi è il responsabile della segnalazione, potrebbe essere il caso di difendersi da una denuncia non fondata o che richiama a cose non del tutto veritiere.

Secondo il sito la legge per tutti, esiste il diritto sacrosanto in giurisprudenza, «all’accesso ad esposti e segnalazioni in capo ad ogni cittadino che, in conseguenza di ciò, è stato sottoposto a controlli». E lo conferma pure una recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Il problema è che nonostante ciò, da tribunale a tribunale, da giudice a giudice, cambia l’orientamento.
Conoscere il nome di chi ha presentato una denuncia non sempre è facile e scontato.

Denunce penali e denunce amministrative

Una cosa da chiarire è che denunce e segnalazioni possono riguardare questioni che vanno nella sfera del Codice Penale e cose invece che riguardano la sfera amministrativa.

Segnalare un vicino di casa che che commette un abuso edilizio non è paragonabile a segnalare un vicino che rapina un passante. Il primo rientra nell’ambito amministrativo, il secondo in ambito penale. Proprio sul penale, il diritto a conoscere il nome del denunciante è sacrosanto. Ma questo diritto scatta solo dopo la chiusura delle indagini a suo carico perché prima vige Il segreto istruttorio. Questa la prassi per denunce alla polizia, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza o depositate presso la Procura della Repubblica in cui si accusa qualcuno di un reato penale.

Denunce amministrative

Come detto, se in ambito penale, pur se a volte il nome del denunciante è reso pubblico (nel processo che segue la denuncia, il denunciante è sempre pubblico), in linea di massima vige il segreto istruttorio, in ambito amministrativo la giurisprudenza è contraddittoria.

Specie quando la denuncia riguarda l’abuso edilizio, molti tribunali hanno concesso il diritto a conoscere il nome del denunciante al denunciato. Si chiama diritto di accesso agli atti del procedimento, con cui il soggetto accusato per esempio, di una costruzione abusiva, può sapere il nome del denunciante.

La sentenza del Tar Lazio di cui parla il sito la legge per tutti, sancisce il principio generale che reca: «è diritto del cittadino sapere il nome di chi lo ha segnalato o ha presentato contro di lui un esposto». In pratica, in base a questo principio, non esistono denunce segrete.

Il denunciato pertanto ha il pieno diritto a chiedere una copia dell’esposto presentati dal denunciante, e questo è un diritto che serve a chi ha subito l’accusa, «ad intraprendere le azioni più idonee alla tutela dei [propri diritti ed interessi e della propria immagine».

Non sempre è così, perché ci sono fattispecie di situazioni in cui i giudici hanno stabilito che il denunciante può restare segreto. Ne è tipica fattispecie il caso della denuncia all’ispettorato del lavoro che un lavoratore dipendente presenta contro il datore di lavoro.