Pensionati nella Pubblica Amministrazione: quali incarichi pubblici possono ancora ricoprire?

Con la firma di una circolare interpretativa, stop ai pensionati nella pubblica amministrazione ma solo per incarichi pubblici direttivi e dirigenziali; rimangono, infatti, alcune eccezioni: vediamo quali.

Firmata oggi dal ministro Madia una circolare interpretativa che chiarisce il dettato dell’art. 6 del Dl 90/2014. In base al provvedimento viene confermata la volontà di ridurre il numero dei pensionati nella pubblica amministrazione: si tratta di quella vasta compagine di persone che, pur in pensione continuano ancora a ricoprire incarichi pubblici di carattere direttivo, dirigenziale e di consulenza. Lo stop però, è limitato, dal momento che sono fatte salve alcune eccezioni.

Cosa prevedeva il Decreto Legge
La norma conosciuta come decreto Madia (art. 6 del Dl 90/2014) , entrata in vigore lo scorso 25 Giugno, veniva ribadito l’intento di vietare l’affidamento di incarichi pubblici ai soggetti in queiescienza, ovvero a quei lavoratori, già pensionati che continuavano a ricoprire, anche dopo il pensionamento, incarichi direttivi e dirigenziali, o di studio e consulenza o, ancora, cariche di governo in amministrazioni, enti e authority, compresa la Consob. Il provvedimento andava a confermare un altra misura adottata dal governo Monti (art. 5 Dl 95/2012) che era stato però, vanificato da successive nomine sia consulenziali che governative, con il fine di attuare quella «staffetta generazionale» tanto decantata dal ministro Madia e di cui gli odierni dati del Censis offrono, almeno per il momento, solo un chiaro esempio di fallimento. Si tratta, inoltre, di un tema su cui si attende anche una ulteriore circolare del titolare della Pa, riguardo al divieto di trattenimento in servizio.

I contenuti della circolare
Le misure contenute nella circolare firmata oggi dal ministro Madia sono

«volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti in quiescenza»

e riguardano cercano di evitare in ogni modo l’aggiramento dello stesso istituto della pensione, una pratica che ha, di fatto, bloccato l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La circolare oltre a vietare gli incarichi direttivi, dirigenziali, di consulenza e di governo comprende anche i contratti d’opera intellettuale a pensionati
Tra i divieti che dovranno rispettare tutte le amministrazioni la circolare interpretativa messa a punto a palazzo Vidoni comprende anche quelli per contratti d’opera intellettuale a pensionati.
Nella circolare le pubbliche amministrazioni, che in questi giorni hanno posto molteplici interrogativi al ministero, in merito all’interpretazione del decreto, sono invitate a non assegnare incarichi neanche a persone prossime alla pensione, fatta salva la possibilità di incarichi gratuiti (altra modalità per aggirare la norma) per un più di un anno e in forma non prorogabile o rinnovabile. Le nomine di pensionati sono vietate anche agli organi costituzionali che si dovranno adeguare alle nuove misure, pur nell’ambito della loro autonomia.
Più in generale il fine ultimo della circolare è quello di evitare zone d’ombra che consentano un facile aggiramento del divieto, dietro incarichi camuffati o, eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale, accampando facili argomenti come quello della volontà discriminatoria nei confronti dei pensionati.

I casi di eccezione
Molto probabilmente, però, gli eventuali ricorsi non saranno neanche necessari, dal momento che vengono contemplati numerosi casi di eccezione. Sono esclusi, infatti, dal raggio d’azione del decreto, i commissari straordinari, e gli eventuali sub-commissari, che vengono posti alla guida di enti pubblici per un periodo di tempo limitato o per specifici mandati governativi. Fanno eccezione anche gli incarichi di ricerca, finalizzati a uno specifico programma di ricerca precedentemente stabilito dalla pubblica amministrazione che li assegna e gli incarichi di docenza, purché si tratti di incarichi effettivi. Ulteriori posizioni salvaguardate dal decreto sono gli incarichi in commissioni di concorso e in commissioni di gara o, anche, gli incarichi che prevedono la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli presenti nelle scuole.
Anche alcuni contratti d’opera, differenti dall’opera intellettuale o contratti di carattere professionale come possono essere quelli legati all’attività legale o sanitaria, purché non si configurino, appunto come incarichi di studio o consulenza.
Occorre, infine, ricordare che il Dl 90/2014, è entrato in vigore il 25 Giugno 2014: sono, quindi, tutelati anche quegli incarichi, di qualsiasi natura essi siano, che sono stati attribuiti a pensionati entro il 24 Giugno 2014 incluso, compresi i casi in cui il compenso è stato stabilito successivamente.