Lavoro domestico: quando va pagato il vitto e alloggio alla badante?

Il vitto e alloggio è uno degli elementi aggiuntivi ma obbligatori del contratto di lavoro domestico per lavoratore convivente.

Nel lavoro domestico è assai frequente la circostanza in cui il lavoratore o la lavoratrice dipendente viva sotto lo stesso tetto del datore di lavoro. Che il datore di lavoro sia la famiglia presso cui presta servizio la collaboratrice domestica o l’anziano a cui la badante presta assistenza, molti rapporti di lavoro del settore sono in regime di convivenza. Ciò provoca un obbligo aggiuntivo per il datore di lavoro. Infatti, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, occorre garantire al collaboratore domestico il vitto e alloggio. Ecco tutte le regole da seguire per ottemperare a norma di legge a questo adempimento obbligatorio in capo al datore di lavoro.

Cos’è il vitto e alloggio?

La famiglia o l’anziano che assumono una badante, una baby sitter o una collaboratrice domestica in regime di convivenza, sono tenuti a pagare l’indennità di vitto e alloggio. Pagare alla lavoratrice o al lavoratore l’indennità di vitto e alloggio in natura, cioè con soldi, è una circostanza che scatta, solo quando il lavoratore domestico è in ferie, in malattia o in permesso retribuito. In questi casi, non potendo sfruttare il vitto e alloggio in maniera classica, cioè vivendo in casa del datore di lavoro, al dipendente spetta un emolumento in danaro.

Lavoro domestico e vitto e alloggio

Per il pagamento di questa indennità di vitto e alloggio, in sostituzione dei pasti che il lavoratore consuma durante il periodo di lavoro, il datore di lavoro inserisce in aggiunta al normale stipendio e direttamente in busta paga, una cifra stabilità dal CCNL di riferimento.
Infatti è il Contratto collettivo nazionale di lavoro che stabilisce la cifra da considerare come vitto e alloggio. Ed i valori di questa indennità, sono rivalutato annualmente alla pari dello stipendio. Il CCNL del lavoro domestico è scaduto e pare che la piattaforma di rinnovo tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro, in sede Ministeriale, dovrebbe riaprirsi presto. Con o senza rinnovo, come è successo a gennaio 2019, l’adeguamento delle retribuzioni e quindi anche del vitto e alloggio scatterà comunque, sempre per decisione presa in sede Ministeriale tra parti sociali e associazioni datoriali. Presto quindi, si sapranno i valori validi per il 2020.

Vitto e alloggio, cosa prevede il CCNL

“Il vitto dovuto al lavoratore domestico deve assicurargli un’alimentazione sana e sufficiente, l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso lavoratore e il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la sua dignità e la sua riservatezza", questo ciò che stabilisce letteralmente, il CCNL di categoria all’articolo 35. Ecco perché in materia vitto e alloggio la legge prevede che il datore di lavoro non possa in nessun caso non ottemperare all’obbligo previsto.