Professioni sanitarie: è rivoluzione. Ecco cosa cambia in 7 punti

Approvato alla Camera il Ddl Lorenzin che rivoluzionerà le professioni sanitarie. Ecco cosa cambia da oggi per le professioni sanitarie e cosa ha deciso il Governo al riguardo.

Il ddl Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie è stato approvato alla Camera in terza lettura, con una votazione di 148 sì e 19 no. La proposta di legge che, tra le altre cose, mira a riconoscere due nuove professioni (osteopata e chiropratico) e a introdurre l’obbligo di conseguire una laurea triennale in osteopatia.

Si tratta, infatti, di un grande passo avanti in un campo rimasto a normative vecchie di decenni. Per le professioni sanitarie il disegno di legge del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin segna una “rivoluzione” per fisioterapisti, assistenti sanitari, infermieri, biologi e osteopati, visto che introduce nuovi albi e incorpora ordini professionali e federazioni.

La proposta di legge, avanzata due anni fa, originariamente si andava ad esprimere in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della Salute, di sicurezza degli alimenti e di sicurezza veterinaria, ma per la prima lettura alla Camera sono state fatte delle modifiche e stralciati alcuni articoli.

Tuttavia è sulle disposizioni di riordino delle professioni sanitarie che sono stati puntati i riflettori. Alcuni aspetti della vecchia legge sono stati mantenuti, ma sono numerose le novità previste: dalla costituzione di nuovi albi al riconoscimento professionale di altre figure sanitarie, cambieranno molte cose.

Quello che il ddl Lorenzin propone è un generale “ammodernamento della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie”, ma in cosa consiste esattamente? Eccolo spiegato in 7 punti.

Ddl Lorenzin professioni sanitarie: cosa cambia con la nuova legge?

Il ddl Lorenzin contenente “norme varie in materia sanitaria”, approvato all’unanimità dalla commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, è stato licenziato al Senato il 24 maggio e approvato infine alla Camera con 148 sì il 22 dicembre.

Iniziamo col dire che la proposta di legge intende trasformare gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini e federazioni delle medesime professioni, accorpando nello stesso ordine quello dei professionisti della riabilitazione e della prevenzione con quello dei tecnici sanitari di radiologia medica. Professioni che seppur regolamentate non hanno ancora un albo e che, secondo il Ministro, sono tra loro “omogenee e compatibili” .

Completa il quadro il passaggio a professioni sanitarie di biologi e psicologi, nonché l’istituzione dell’albo dei fisici nell’ordine dei chimici e il riconoscimento professionale delle figure finora “emarginate” di osteopata e chiropratico.

Professioni sanitarie, ecco cosa cambia in 7 punti

Esaminiamo ora, punto per punto, gli aspetti salienti del testo di legge per quanto riguarda le professioni sanitarie. Ecco come cambierà il settore se il ddl Lorenzin verrà approvato in Senato.

1) Nuovi albi professionali e ordini
L’albo degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI) va a confluire in Ordine e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

L’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; i collegi delle ostetriche diventano “Ordini delle professioni delle ostetriche”; i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica diventano “Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.

2) Biologo e psicologo nelle professioni sanitarie
L’articolo 4 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell’ambito delle professioni sanitarie; per l’ordine degli psicologi restano ferme, tuttavia, le attuali norme organizzative, mentre l’ordine dei biologi è inserito nell’albo dei chimici.

3) Inasprimento delle pene in caso di esercizio abusivo e maltrattamenti
In caso di esercizio abusivo della professione sanitaria o di maltrattamento e danni alle persone ricoverate presso le strutture sanitarie vengono previste aggravanti e quindi condanne previste dal codice penale.

4) Agevolazione dell’accesso dei giovani alla professione medica
Vengono definite ulteriori modalità per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle attività ordinarie delle unità operative delle aziende del SSN che fanno parte della rete formativa.

In questo modo, visto che gli specializzandi dovranno gradualmente acquisire autonomia e responsabilità, si garantirebbe una loro maggiore partecipazione all’attività professionale e una fusione di competenze e conoscenze tra il personale strutturato e gli specializzandi.

5) Le norme per le farmacie
Si conferma il divieto di compresenza in farmacia solo per le professioni di medico e farmacista: in altre parole non è possibile che all’interno di una farmacia operi un professionista legittimato a prescrivere farmaci. Tutte le altre professioni sono ammesse.

Inoltre il termine entro il quale gli eredi sono tenuti a cedere la farmacia in mancanza dei titoli universitari passa da 6 a 48 mesi.
Nel testo si legge anche che, in caso di raggiungimento dell’età pensionabile o nelle fattispecie previste dall’articolo 11 della legge 362/1991 (infermità del titolare, gravi motivi di famiglia, gravidanza, parto e allattamento, adozione di minori e affidamento familiare per i 9 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia, incarichi politici), il direttore è “sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all’albo”.

6) Nasce l’Ordine degli Ingegneri biomedici
Viene istituito presso l’Ordine degli Ingegneri l’elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici. Oltre a facilitare la circolazione di professionisti qualificati, i vantaggi per tutti saranno quelli di avere una tecnologia efficace a supporto della diagnosi e della cura a costo sostenibile.

Già da tempo la Commissione Europea incoraggia una ulteriore regolamentazione per quel che concerne la professione dell’ingegnere biomedico tenendo conto che in Europa ci sono oltre 25mila imprese, soprattutto nella PMI, che danno lavoro a ingegneri biomedici e ricercatori.

7) Osteopatia e chiropratica diventano professioni sanitarie
L’osteopatia e la chiropratica, che hanno finora sofferto per la mancanza di una regolamentazione adeguata, vengono riconosciute dal ddl come professioni sanitarie a tutti gli effetti. Per esercitare, quindi, sarà necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito presso il Ministero della Salute.

La proposta è stata duramente criticata dall’Aifi (Associazione italiana Fisioterapisti) he ha definito gli articoli “inopportuni” e “in palese inosservanza delle giuste disposizioni previste dalla L. 43/2006”. Secondo l’Aifi si tratta di una decisione legittima ma di grave irresponsabilità politica in quanto “le nuove leggi “possono determinare gravi ricadute sulla sicurezza e affidabilità dell’organizzazione della salute pubblica”.

Il testo integrale del ddl Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie è disponibile a questo link.

Riordino professioni sanitarie: il perché della proposta di legge

Il ddl Lorenzin si pone come obiettivo quello di provvedere a una domanda di figure sanitarie dotate di un’adeguata qualificazione professionale.

I dati a confronto tra il numero di medici e veterinari del SSN che andrà in pensione nei prossimi 5 anni e il numero annuo medio di laureati in medicina e chirurgia e veterinaria, infatti, inducono il Ministero della Salute a prevedere una carenza dell’offerta di tale lavoro professionalmente qualificato rispetto alla domanda che proviene dalle pubbliche amministrazioni.

Ad esempio la necessità di possedere un diploma di specializzazione per l’accesso al Ministero comporta l’arruolamento di personale con un corso di studi universitari che dura circa 10 anni. Queste figure qualificate saranno sempre meno nel corso del tempo, e ciò non è ammissibile se si vogliono assicurare elevati livelli di prevenzione e controllo, specie in materia di profilassi internazionale.