Badanti e colf: è obbligatorio ricevere la busta paga?

Cosa dice la legge in materia e cosa può fare il lavoratore per tutelare i suoi diritti.

Esiste per ogni rapporto di lavoro un documento nel quale sono riportate tutte le operazioni economiche relative proprio a rapporto di lavoro e si chiama busta paga.
Consegnare la busta paga mensile al lavoratore è un obbligo del datore di lavoro in qualsiasi tipologia di attività lavorativa, anche nel tanto particolare e discusso settore domestico. In parole povere alla colf o alla badante insieme allo stipendio è necessario consegnare anche la busta paga oltre che la ricevuta dei versamenti dei contributi previdenziali all’Inps. Il datore di lavoro non può esimersi da questo obbligo di legge.

Non è raro però che molti datori di lavoro non adempiono a questo loro obbligo che è anche un diritto sacrosanto del lavoratore. Cosa occorre fare se il datore di lavoro non consegna la busta paga? vediamo nello specifico cosa dice la legge, cosa può fare il lavoratore a tutela del suo diritto e cosa rischia il datore di lavoro inadempiente.

L’obbligatorietà della consegna

La consegna della busta paga non è una scelta per il datore di lavoro ma è un vero e proprio obbligo di legge e per questo motivo il mancato adempimento fa scattare pesanti sanzioni per il trasgressore.
La legge stabilisce che la busta paga deve essere consegnata al dipendente in concomitanza con il pagamento dello stipendio a cui la busta paga stessa si riferisce.
Erogare lo stipendio al lavoratore senza che questi possa verificare le voci che concorrono alla sua formazione è illegale. Solo col rilascio della busta paga il lavoratore potrà verificare eventuali cifre erogate come straordinario, come assegni familiari oppure trattenute Irpef e così via.

La legge non prevede modalità di consegna particolari, perchè per questo il datore di lavoro è assai libero. La busta paga può essere data al lavoratore direttamente a mano, spedita per posta al suo domicilio oppure tramite i nuovi strumenti digitali. L’importante è che la busta paga venga erogata in duplice copia e sottoscritta dal lavoratore. Rispetto alla stragrande maggioranza dei settori lavorativi, nel settore domestico il giorno in cui un lavoratore deve essere pagato non è previsto tassativamente. Lo stipendio mensile pertanto viene erogato quando le parti in comune accordo decidono. Questo vale anche per la busta paga che secondo le interpretazioni normative, come dicevamo, deve essere consegnata il medesimo giorno del pagamento dello stipendio mensile. Pertanto, se in una fabbrica di auto è scontato che il giorno 27 (giorno in cui il CCNL metalmeccanici prevede il pagamento dello stipendio) venga consegnata la busta paga, nel settore domestico la consegna può variare da rapporto di lavoro a rapporto di lavoro, in base a quello che scelgono datore di lavoro e lavoratore.

Mancata consegna della busta paga

In caso di mancata consegna della busta paga, oppure in caso di ritardata consegna, o ancora in caso di omissioni o inesattezze nella busta paga, il datore di lavoro è assoggettabile a diverse sanzioni. Si parte da una sanzione amministrativa tra i 150 ed i 900 euro. Sanzione che sale con il salire del numero dei lavoratori a cui la mancanza viene imposta. Infatti se un datore di lavoro omette la consegna delle buste paghe a 10 o più dipendenti, la sanzione amministrativa sale fino a 7.200 euro.
L’organismo preposto a svolgere le funzioni di controllo in ambito lavoro dipendente è l’Ispettorato del Lavoro ed è a quest’ultimo che il lavoratore deve rivolgersi se il datore di lavoro adotta le pratiche illecite prima descritte.

Il dipendente che non riceve correttamente le buste paga mensili può dunque, oltre a contestare tale comportamento direttamente al datore di lavoro, sporgere una denuncia presso la Direzione Territoriale del lavoro competente. Nelò documento di denuncia occorre che il lavoratore segnali i dati identificativi del datore di lavoro, la posizione Inps ed Inail del datore di lavoro e spieghi in cosa consista la mancanza ricevuta, oltre naturalmente a produrre le prove di tale inadempimento contrattuale di un datore di lavoro.