Lo stage, definito dalla legge come "Tirocinio formativo” non è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti, ma consiste in un percorso di formazione attraverso cui un’azienda (cd. ospitante) offre ad uno o più tirocinanti la possibilità di inserirsi in un contesto lavorativo e quindi nel mondo del lavoro.
Per fare in modo che il tirocinio sia realmente formativo e non cada nelle pratiche ostili del datore di lavoro, la legge stabilisce un massimo di tirocinanti per ogni azienda e le modalità di erogazione dello stage.
Il numero di tirocinanti, difatti, può variare:
Inoltre, la Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012) ha definito la durata del tirocinio:
Un’altra questione che spesso rimane indefinita riguarda gli orari lavorativi.
In una settimana lavorativa, all’azienda ospitante è concesso chiedere al tirocinante di effettuare 40 ore settimanali di lavoro.
Lo stagista può lavorare dalle 6 alle 24, tralasciando l’orario “notturno” e può lavorare nei giorni festivi, purché recuperi il giorno di riposo settimanale.
Nonostante questo, il tirocinante non ha diritto a nessun tipo di assenza giustificata, non essendo inteso il tirocinio come rapporto di lavoro, ma può chiedere di assentarsi in caso di necessità.
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