Indennità di accompagnamento, quando si perde per revoca e sospensione

In quali casi si rischia di perdere l’indennità di accompagnamento? Ecco le regole

Per gli invalidi totali al 100%, che hanno gravi problemi di deambulazione o che non riescono a svolgere le comuni attività della vita di tutti i giorni senza la mano di un soggetto terzo, la normativa assistenziale italiana ha l’assegno di accompagnamento.
Una indennità esentasse e da non dichiarare nella dichiarazione dei redditi. Ma una volta assegnata la prestazione, può essere sospesa o revocata del tutto.

Assegno di accompagnamento, cos’è?

Come detto sopra, l’assegno di accompagnamento è una prestazione erogata dietro domanda a soggetti con gravi menomazioni. Una misura erogata solo in funzione della disabilità accertata dalle competenti commissioni mediche per le invalidità civili. Nessun requisito reddituale può impedire la fruizione di questa indennità di accompagnamento.

Le condizioni per fruire dell’indennità di accompagnamento sono diverse, ed oltre alla invalidità totale è necessaria anche la non autosufficienza. Tutti i requisiti, le regole, gli importi e le modalità di trasmissione delle domande sono riportate nella guida presente sul nostro sito.

Occhio ai ricoveri

Per presentare la domanda di accompagnamento occorre compilare il modello AP70 che serve tra l’altro per indicare la presenza o meno di ricoveri ospedalieri o in altre strutture da parte dell’invalido. Sembra una cosa da niente, ma invece, il ricovero del beneficiario dell’assegno di accompagnamento è molto importante.

L’assegno di accompagnamento ha uno scopo differente dalle pensioni di inabilità o all’assegno di invalidità civile. Infatti queste sono tutte prestazioni volte a sostenere l’invalido dal punto di vista reddituale.

L’assegno di accompagnamento invece ha una finalità differente, rivolta ad assicurare all’invalido totale e non autosufficiente un’assistenza continuativa. L’accompagnamento nasce per permettere all’invalido di avere una persona a fianco che si prende cura di lui e lo aiuta nelle difficoltà quotidiane della vita per cui l’invalido non può provvedere da solo. Per questo il ricovero in un istituto di lungodegenza a carico dello Stato è causa di sospensione dell’indennità.

L’accompagnamento infatti viene sospeso qualora l’interessato risulti, per più di 30 giorni, ricoverato gratuitamente in un istituto a carico dello Stato. Il ricovero non incide per i casi di day-hospital o se sono resi necessari da situazioni temporanee di difficoltà sanitarie. Una recente sentenza della Cassazione ha dato ragione ad un ricorso contro la sospensione per ricovero dell’indennità.

Stando a ciò che è stato sancito, «l’accompagnamento può dunque spettare all’invalido civile totale anche durante il ricovero in ospedale, se le prestazioni assicurate dalla struttura ospedaliera stessa non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana».

Decadenza o revoca dell’assegno di accompagnamento

La sospensione è un istituto da non confondere con la revoca del diritto all’indennità di accompagnamento. Infatti il beneficiario perde il diritto all’indennità qual’ora vengano meno le gravi condizioni di salute che hanno dato al beneficiario il diritto al trattamento. In pratica se si guarisce dalla condizione di invalidità al 100%, o se viene meno la condizione di non piena autosufficienza.

Altra causa di revoca è quella strettamente legata alla residenza in Italia. Infatti l’accompagnamento è erogato a chi risiede stabilmente e continuativamente in territorio italiano. A seguito di trasferimento all’estero, l’indennità viene revocata.